N. 34/2023
Fidejussione: decadenza del creditore ex art. 1957 c.c. per mancata proposizione di azioni di natura giudiziale entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione principale
Cass. Civ., Sez. IIIª, ord. 24 agosto 2023, n. 25197
Con ordinanza n. 25197, emessa il 5 luglio 2023 e depositata il 24 agosto 2023, la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi in ordine alla decadenza del creditore ai sensi dell’art. 1957 c.c., riaffermando il principio secondo il quale in tema di garanzia fideiussoria «l’stanza del creditore deve necessariamente essere giudiziale, ossia deve consistere in un ricorso ad un mezzo di tutela processuale, volto ad accertare, in via di cognizione o esecutivamente, secondo le forme e nei modi di legge, l’accertamento e il soddisfacimento delle pretese creditorie (Cass. n. 2898/1976), indipendentemente dal loro esito e dalla loro concreta idoneità a sortire il risultato sperato (Cass. n. 1724/2016; Cass. n. 7502/2004; Cass. n. 6823/2001)».
La vicenda sottoposta all’attenzione della Suprema Corte traeva origine da una procedura monitoria instaurata da un avvocato, in danno di un’associazione sportiva, al fine di ottenere l’emissione di un decreto ingiuntivo per il pagamento di compensi professionali maturati a seguito di attività difensiva prestata in ambito giudiziale.
Il decreto ingiuntivo emesso veniva confermato dai giudici di prime cure all’esito del giudizio di opposizione promosso dalla debitrice principale.
Ricevuta la notifica, unitamente alla sentenza di definizione del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, di un atto di precetto, i garanti dell’associazione promuovevano opposizione ex art. 615 c.p.c. eccependo, tra l’altro, il mancato rispetto da parte del professionista del termine semestrale di cui all’art. 1957 c.c. per la proposizione delle istanze contro la debitrice principale. Eccezione, questa, accolta sia in sede di giudizio di primo grado che di secondo grado.
In particolare, nel confermare la sentenza di primo grado, la Corte d’Appello adita aveva avvalorato l’eccezione sollevata dai fidejussori, fondata sulla circostanza che l’avvocato avesse promosso l’azione giudiziaria nei confronti della debitrice principale in violazione del termine di cui all’art. 1957 c.c., rivolgendo, nell’arco temporale dei sei mesi, all’associazione garantita soltanto una richiesta di pagamento stragiudiziale, inidonea ad interrompere il termine di decadenza previsto.
La Corte di Cassazione investita con ricorso proposto dal creditore della questione, condividendo la decisione assunta dalla Corte d’Appello, ha ritenuto opportuno porre l’attenzione su anche sull’individuazione del momento a partire dal quale l’obbligazione in capo al debitore diviene esigibile per il professionista, poiché da tale momento decorre il termine di decadenza semestrale per esperire azioni di natura giurisdizionale volte a tutelare il diritto di credito.
Secondo i giudici di legittimità – atteso che nel caso in esame l’obbligazione principale aveva ad oggetto il pagamento di onorari professionali maturati per l’espletamento di un’attività svolta nell’ambito di una controversia giudiziaria – il momento di scadenza dell’obbligazione doveva individuarsi secondo quanto stabilito dall’art. 2957 c.c, che, al comma 2, statuisce espressamente che «per le competenze dovute agli avvocati e ai procuratori legali il termine decorre dalla decisione della lite, dalla conciliazione delle parti o dalla revoca del mandato; per gli affari non terminati, la prescrizione decorre dall’ultima prestazione». Pertanto, il dies a quo della prescrizione presuntiva in ambito di competenze dovute agli avvocati coincide con la conclusione dell’affare per il cui compimento è stato attribuito il mandato difensivo (Cass. 13774/2004; Cass. 13401/2015; Cass. 21943/2019; Cass. 4595/2020).
In conformità a tale principio di diritto, la Suprema Corte di Cassazione ha evidenziato (i) che l’obbligazione principale in capo all’associazione era scaduta e divenuta esigibile nel momento in cui il ricorrente aveva esaurito la propria attività professionale, coincidente con la comunicazione del provvedimento dell’autorità adita (nel caso di specie la Commissione Disciplinare Territoriale), (ii) che dalla data di pubblicazione del provvedimento era iniziato a decorrere il termine dei sei mesi previsto dall’art. 1957 c.c. per il recupero del credito e, altresì, (iii) che, prima della scadenza del termine semestrale, alcuna valida iniziativa di carattere giudiziale era stata posta in essere nei confronti del debitore principale.
Il professionista, difatti, aveva agito contro il debitore principale dopo oltre due anni dall’emissione del provvedimento della Autorità investita della controversia, incorrendo nella decadenza di cui all’art. 1957 c.c. Ragioni, queste, per le quali la Terza Sezione Civile ha rigettato il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, appare evidente come la pronuncia in commento abbia il pregio di fornire una interpretazione della disposizione normativa di cui all’art. 1957 c.c., la quale – nell’imporre al creditore di avanzare istanza nei confronti del debitore, entro il termine di sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione principale garantita dal fideiussore, con l’esperimento di un’azione di natura giudiziale, e non di un atto stragiudiziale rivolto al debitore principale o al fideiussore, a pena di decadenza dal suo diritto verso quest’ultimo – tende ad evitare che il fideiussore si trovi esposto ad un aumento degli oneri inerenti la sua garanzia a causa dell’inerzia del creditore al manifestarsi dell’inadempimento (Cass. 15902/2014).
Avv. Angelica Schiavone
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