N. 12/2023
Con il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, le imprese e i professionisti che non dispongono di sufficienti garanzie per accedere al credito bancario, sono affiancate dall’Unione europea e dallo Stato Italiano.
La garanzia del Fondo è una agevolazione del Ministero dello sviluppo economico, che può essere attivata solo a fronte di finanziamenti concessi da banche, società di leasing e altri intermediari finanziari.
Il Fondo opera concedendo garanzie sia direttamente alle banche finanziatrici sia controgarantendo confidi e altri fondi di garanzia.
Pertanto, sulla base della disciplina normativa, è possibile identificare due tipologie di garanzie pubbliche:
– Garanzie “dirette”
– “Controgaranzie” o “garanzia indiretta”
Nell’ipotesi di “garanzia diretta” il creditore, in caso di inadempimento del debitore principale, potrà ottenere buona parte del rimborso del prestito dal fondo PMI e per la residua somma procedere con le normali attività di recupero del credito.
Nel caso della c.d. “controgaranzia” o “garanzia indiretta”, vi sono più soggetti coinvolti: la Banca, il Confidi (o altri fondi di garanzia) e la controgaranzia statale.
Il Fondo può operare in via indiretta, tramite la riassicurazione del Confidi, il quale interviene come primo garante dell’impresa.
La riassicurazione è il prodotto tra la % di garanzia che il confidi concede alla banca e la % di garanzia che il Fondo concede al Confidi.
Dunque, in caso di inadempimento del debitore, la banca potrà richiedere al debitore l’importo non garantito e, contestualmente, escutere la garanzia di confidi per la restante parte garantita e controgarantita.
A prescindere dal fatto che il finanziamento sia assistito dalla garanzia diretta oppure dalla controgaranzia, quando la Banca decide di escutere la garanzia statale, lo Stato si surrogherà al creditore originario nei confronti del debitore per la somma effettivamente erogata.
Di conseguenza, il fondo PMI, con il supporto dell’Agenzia delle Entrate per la Riscossione, potrà avviare le procedure per il recupero coattivo del credito nei confronti del debitore principale, con alcune differenze rispetto agli ordinari strumenti processuali previsti a favore degli altri creditori privati, una delle quali è la qualifica del credito come “privilegio” ai sensi dell’art. 2741 c.c., il cui riconoscimento, in un processo esecutivo, comporta la possibilità di recuperare il proprio credito dagli eventuali ricavi derivanti dalla procedura esecutiva in via prioritaria rispetto agli altri creditori, la cui richiesta di pagamento verrà postergata a seguito del soddisfacimento totale del credito da parte dello Stato.
Dott.ssa Licia Gallegioni
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