Il decesso del debitore: vicende del titolo esecutivo e soluzioni pratiche per il recupero del credito.
Officium NPL

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N. 9/2022

Il decesso del debitore rappresenta un ostacolo per il recupero in via giudiziale degli NPLs, ed in particolare dei crediti di natura secured: affrontiamo le questioni più rilevanti per trovare soluzioni pratiche.

La prima problematica da affrontare è, senz’altro, quella dell’esistenza di un titolo esecutivo, quale presupposto indefettibile per intraprendere un’azione esecutiva.

Se la creditrice dispone di un titolo esecutivo, e di sovente – nell’ambito degli NPLs secured – trattasi di titolo di natura stragiudiziale (e quindi, in buona sostanza, di un contratto di mutuo stipulato in forma di atto pubblico e contenente quietanza di erogazione della somma mutuata, o comunque corredato da atto di quietanza notarile, entrambi muniti di formula esecutiva), non si pone alcun problema al riguardo. Appare, comunque, utile una piccola digressione in tema di procedimento monitorio volto alla formazione di un titolo esecutivo di natura giudiziale.

Il decreto ingiuntivo è inesistente se il debitore muore prima della data di emissione del provvedimento monitorio provvisoriamente esecutivo, oppure prima che si sia perfezionata la notifica del decreto non provvisoriamente esecutivo; e ciò – sia consentito precisarlo – anche nell’ipotesi in cui il ricorso sia stato proposto quando il debitore era ancora in vita. Il decesso successivo alla data di emissione del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo pone comunque una questione in termini di notificazione, per la cui soluzione è agevole il rinvio alla disciplina dell’art. 477 c.p.c. che consente la notificazione agli eredi impersonalmente, entro un anno dal decesso e presso l’ultima residenza del de cuius.

Il credito già cristallizzato in un titolo esecutivo vantato nei confronti del de cuius, sia esso di natura stragiudiziale o giudiziale, consente invece di proiettarsi sull’avvio delle azioni esecutive.
La questione preliminare da porsi per poter notificare un atto di precetto è l’individuazione del soggetto/dei soggetti che ha/hanno ereditato il patrimonio del debitore e che subirà/anno l’azione esecutiva.

In questa fase può subentrare un’ulteriore fattispecie di particolare interesse nel mondo dei crediti c.d. sec, e cioè quella del decesso del soggetto terzo datore di ipoteca: anche in questa ipotesi, se si intende aggredire il bene concesso in ipoteca, è di fondamentale importanza individuare il soggetto/i soggetti che ha/hanno ereditato il bene sul quale insiste il vincolo reale e che subirà/anno l’esecuzione ai sensi degli artt. 602 e s.s. c.p.c.

In tutti questi casi, si dovrà innanzi tutto verificare se vi sono state accettazioni o rinunce da parte dei chiamati all’eredità del soggetto deceduto.
A tal fine, il creditore può, in primo luogo, accedere al Registro delle successioni conservato presso la Cancelleria della Volontaria Giurisdizione del Tribunale Civile, per accertare la presenza di accettazioni o rinunce.

Inoltre, è necessario eseguire un’ispezione ipotecaria sui beni eventualmente in proprietà del de cuius, al fine di verificare se risulta la trascrizione della accettazione di eredità da parte del chiamato/dei chiamati o, comunque, se risulta la trascrizione di un atto che determina accettazione tacita di eredità e che consenta al creditore di chiedere, al Conservatore, di trascrivete l’accettazione di eredità ai sensi dell’art. 2648 comma 3 c.c. Quest’ultima attività è particolarmente utile nell’ottica di una successiva esecuzione immobiliare sul bene oggetto di ipoteca, poiché garantisce la continuità delle trascrizioni necessaria per consentire la vendita all’asta ed il trasferimento del compendio pignorato.

Se gli accertamenti riveleranno l’avvenuta accettazione espressa dell’eredità, si potrà dar corso alla notifica dell’atto di precetto, per poi incardinare l’azione esecutiva desiderata.
Se, invece, le verifiche avranno esito negativo (rinuncia all’eredità o assenza di qualsivoglia accettazione/rinuncia), ci si dovrà soffermare sulla data del decesso del debitore.

Ed infatti, nell’eventualità in cui siano trascorsi oltre dieci anni dalla data di apertura della successione – e il diritto di credito non risulti ancora prescritto a tale data -, il patrimonio del de cuius è da considerarsi devoluto allo Stato ai sensi dell’art. 586 c.c., per intervenuta prescrizione del diritto di accettazione/rinuncia dei chiamati. In tale ipotesi, lo Stato è responsabile verso i creditori nei limiti dei beni acquisiti; perciò, il creditore potrà notificare il titolo esecutivo nei confronti dell’Erario dello Stato (c/o l’Avvocatura Distrettuale) e dell’Agenzia del Demanio e, decorsi 120 giorni, potrà dar seguito con la notificazione dell’atto di precetto. E’ utile rammentare che l’eventuale successiva esecuzione immobiliare presuppone la continuità delle trascrizione ai sensi dell’art. 2650 c.c., da garantire in questa fattispecie mediante la trascrizione della devoluzione del patrimonio in favore dell’Agenzia del Demanio.

Per altro verso, casomai ci si trovi ancora nel corso del decennio successivo all’apertura della successione, occorrerà preliminarmente eseguire degli accertamenti anagrafici che consentano di individuare i chiamati all’eredità del debitore deceduto.
In mancanza di chiamati all’eredità entro il sesto grado di parentela, il creditore può adire il Tribunale del luogo in cui è aperta la successione e richiedere che venga nominato un curatore dell’eredità giacente ai sensi degli artt. 528 e ss c.c.: sarà quest’ultimo a “subire” l’eventuale esecuzione immobiliare che il creditore incardinerà.

Nell’ipotesi in cui emergesse l’esistenza di chiamati all’eredità, si dovrà valutare lo strumento di natura giudiziale più adeguato al caso di specie per l’individuazione degli eredi. L’ordinamento, infatti, prospetta due diverse soluzioni: l’actio interrogatoria di cui all’art. 481 c.c. ed il giudizio ordinario per l’accertamento della qualità di erede.

L’azione di cui all’art. 481 c.c. consente al creditore di domandare che il Giudice del Tribunale del luogo di apertura della successione ponga un termine, entro il quale i chiamati all’eredità potranno accettare o rinunciare all’eredità. In caso di accettazione, si potrà dar corso alle attività esecutive in danno dell’erede (previa trascrizione in Conservatoria del provvedimento se l’asse ereditario si compone di beni immobili). In caso di rinuncia, così come se nessuno dovesse presenziare per rendere la dichiarazione nel termine fissato, sarà necessario ricorrere alla nomina del Curatore dell’eredità giacente di cui all’art. 528 c.c.

A parere di chi scrive, l’actio interrogatoria appare la strategia più agevole e rapida per la tutela delle ragioni del creditore.

Ciò nonostante, è utile tenere in considerazione la via alternativa del giudizio ordinario per l’accertamento della qualità di erede, se del caso da incardinare ai sensi degli artt. 702 bis e ss c.p.c., in tutti quei casi in cui vi siano elementi sufficienti per poter ritenere che un determinato soggetto debba considerarsi erede del debitore. Se il giudizio avrà esito positivo, il creditore potrà senz’altro avviare l’azione esecutiva in danno del soggetto dichiarato erede.
Residua, infine, l’eventualità in cui il decesso del debitore intervenga in epoca successiva a quella di avvio della procedura esecutiva, vale a dire, nel caso di esecuzioni immobiliari, in epoca successiva alla trascrizione del pignoramento.

Nell’ambito di un’esecuzione immobiliare pendente, il decesso non ha alcuna conseguenza sul prosieguo dell’esecuzione; fa eccezione il caso particolare in cui a seguito del decesso si debba notificare il decreto di fissazione dell’udienza ex art. 569 cpc ed il pignoramento non contenga l’avviso ex art. 492 comma 2 c.p.c., ma la questione risolvibile è nell’anno successivo al decesso con la notificazione agli eredi impersonalmente nell’ultima residenza del de cuius (ci si augura che tra la data di trascrizione del pignoramento e quella di fissazione dell’udienza trascorra un lasso di tempo ragionevole inferiore ad un anno).

Ben consapevole delle variegate sfaccettature che la prassi ci offre, e del doveroso approfondimento di cui necessitano, concludo con la speranza di aver fornito una guida pratica per un primo approccio alla materia affrontata.

Avv. Cristina Pergolari
(riproduzione riservata)

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PUBBLICATO IL

07 / 03 / 2022

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