Il privilegio processuale fondiario è applicabile alla procedura di sovraindebitamento? Analizziamo gli orientamenti della giurisprudenza di merito
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N. 4/2022

Il problema dell’applicazione o meno dell’art.41 T.U.B. alla procedura di sovraindebitamento è stato oggetto di esame da parte della giurisprudenza di merito e, nello specifico, si è posto innanzi ai Tribunali di Udine, (sez. civ. 12.05.2016), Modena (sez. civ. del 01.06.2017) e da ultimo Vicenza (ordinanza 24.03.2020).

L’art. 14-quinquies della legge 3/2012 (norma speciale e posteriore al decreto legislativo 385/1993) pone, infatti, il divieto generalizzato di azioni esecutive, senza alcuna eccezione.

In particolare, nella fattispecie sottoposta all’attenzione dei Tribunali Udinese e Modenese, il creditore procedente, nella propria qualità di istituto bancario munito di credito fondiario, dopo l’apertura della procedura di liquidazione del patrimonio del debitore esecutato, rivendicava il diritto di proseguire la procedura esecutiva.

Come noto l’art. 41 T.U.B., comma 2, recita: “l’azione esecutiva sui beni ipotecati a garanzia di finanziamenti fondiari può essere iniziata o proseguita dalla banca anche dopo la dichiarazione di fallimento del debitore. Il curatore ha facoltà di intervenire nell’esecuzione. La somma ricavata dall’esecuzione, eccedente la quota che in sede di riparto risulta spettante alla banca, viene attribuita al fallimento”.

Secondo i suindicati Tribunali, il privilegio processuale, disciplinato dalla normativa bancaria, essendo di stretta interpretazione è applicabile unicamente al fallimento e non può essere esteso alla procedura di sovraindebitamento o ad altre procedure concorsuali (è pacifico, infatti, che l’art.41 tub non si applica in materia di concordato preventivo).

Ed invero, nella procedura di liquidazione del patrimonio, l’art.14 quinquies della legge 3/2012, disciplina autonomamente le procedure esecutive, senza alcun rinvio a norme della legge fallimentare e, quindi, senza derogare al principio di prevalenza della procedura di sovraindebitamento.

Sulla scorta di quanto precede, i predetti Tribunali hanno rigettato l’istanza del creditore fondiario, che riteneva di vantare il diritto di proseguire l’espropriazione ai sensi dell’art.41 T.U.B., anche dopo l’apertura della liquidazione del patrimonio.

Inoltre, il Tribunale modenese ha precisato che, ove il liquidatore subentri nella procedura esecutiva individuale pendente, posto che il subentro significa sottoposizione alle regole proprie della liquidazione del patrimonio, l’attivo da mettere a disposizione della procedura di sovraindebitamento dovrebbe essere epurato dalle prededuzioni della procedura individuale anteriormente avviata. Il giudice del procedimento esecutivo dovrà, quindi, dar corso alla fase di distribuzione delle somme, in esito alla quale, riconosciuti e pagati i crediti ed i rimborsi ex art. 2770 c.c. (prededuzioni del procedente, compensi del delegato e del custode), metterà l’attivo residuo a disposizione del liquidatore nominato nella procedura di sovraindebitamento.

Compiuta la distribuzione, secondo i criteri sopra descritti, il processo esecutivo diverrà definitivamente improcedibile.

In virtù dell’esaminata elaborazione giurisprudenziale viene dunque sancita l’eccezionalità del privilegio processuale fondiario, il quale non può essere applicato, per analogia, a procedure diverse dal fallimento.

Appare di lapalissiana evidenza il pregiudizio per il creditore fondiario derivante dall’impossibilità di poter proseguire l’azione esecutiva.

E’ lecito quindi interrogarsi sulla possibilità di un intervento  legislativo diretto a consentire che lo speciale privilegio processuale di cui si è disquisito operi anche nella Liquidazione del Patrimonio ex art. 14 ter legge n.3/2012.

Avv. Valentina Dipresa

(riproduzione riservata)

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PUBBLICATO IL

31 / 01 / 2022

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