N. 18/2023
L’art. 1956 c.c. è una norma volta a tutelare il fideiussore nei rapporti con il soggetto terzo creditore che conferisce credito senza la sua autorizzazione al terzo di cui è garante in un momento successivo alla stipula della garanzia fideiussoria.
L’art. 1956 c.c. recita testualmente: “il fideiussore per un’obbligazione futura è liberato se il creditore, senza speciale autorizzazione del fideiussore, ha fatto credito al terzo, pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di questo erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito. Non è valida la preventiva rinuncia del fideiussore ad avvalersi della liberazione”.
Il tema sotteso alla suddetta disposizione è stato più volte trattato dalla Suprema Corte ed oggetto di molteplici pronunzie giurisprudenziali.
Già nel 2019 la Suprema Corte con ordinanza n. 32774 stabiliva in relazione all’art. 1956 c.c. i seguenti principi:
1) obbligo precipuo del creditore verso il garante, soprattutto se riferito a un rapporto continuativo di concessione di credito affidato alla professionalità del garantito, è di comunicare al suo garante l’avvenuto mutamento in pejus della consistenza patrimoniale generica del debitore, qualora si determini a non recedere dal rapporto.
2) nella fideiussione per obbligazione futura, l’onere del creditore, di richiedere l’autorizzazione del fideiussore prima di far credito al terzo, le cui condizioni patrimoniali siano peggiorate dopo la stipulazione del contratto di garanzia, assolve precipuamente alla finalità di consentire al fideiussore di sottrarsi, negando l’autorizzazione, all’adempimento di un’obbligazione divenuta, senza sua colpa, più gravosa.
Dalla violazione dei suddetti principi riconducibili al concetto di buona fede del creditore discende pertanto non solo la liberazione del fideiussore, come previsto dall’art. 1956 c.c., ma anche, ove provato, un danno risarcibile in favore dello stesso derivante dalla violazione dell’obbligo di “protezione” cui è tenuto il creditore in favore del fideiussore, che non si esaurisce al momento del rilascio della fideiussione, ma che permane per tutto il tempo della sua vigenza.
I suddetti principi sono stati nuovamente ribaditi e puntualizzati di recente dalla Suprema Corte con ordinanza del 17.02.2023 n. 5017 che ha così statuito:” Se, nell’ambito di un rapporto di apertura di credito in conto corrente, si manifesta un significativo peggioramento delle condizioni patrimoniali del debitore rispetto a quelle conosciute al momento dell’apertura del rapporto, tali da mettere a repentaglio la solvibilità del debitore medesimo, la banca creditrice, la quale disponga di strumenti di autotutela che le consentano di porre termine al rapporto impedendo ulteriori atti di utilizzazione del credito che aggraverebbero l’esposizione debitoria, è tenuta ad avvalersi di quegli strumenti anche a tutela dell’interesse del fideiussore inconsapevole, alla stregua del principio cui si ispira l’articolo 1956 c.c., se non vuole perdere il beneficio della garanzia, in conformità ai doveri di correttezza e buona fede ed in attuazione del dovere di salvaguardia dell’altro contraente, a meno che il fideiussore manifesti la propria volontà di mantenere ugualmente ferma la propria obbligazione di garanzia”.
In ragione della suddetta pronuncia si evince pertanto che se la banca creditrice e/o più in generale il creditore non vuole perdere la garanzia prestata dal fideiussore, non ha sua disposizione solo l’esercizio del potere di autotutela sopra indicato (id est, chiusura immediata del conto corrente bancario al darsi del presupposto indicato dal citato articolo 1956), ma anche il dovere giuridico sempre in adempimento del dovere di buona fede e di correttezza di informare il fideiussore (inconsapevole) del significativo peggioramento delle condizioni patrimoniali del debitore principale, onde provocare una, possibile, espressa reazione-autorizzazione dello stesso fideiussore al mantenimento della garanzia.
Al fine di valutare se il fideiussore si sia liberato dall’obbligazione di garanzia per un’obbligazione futura ex art. 1956 c.c., rileva la circostanza che in assenza di specifica autorizzazione del fideiussore, il creditore abbia concesso credito al debitore nella consapevolezza del mutamento delle condizioni patrimoniali di questo, tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito da parte del fideiussore, tenuto conto dell’andamento in generale del rapporto di affidamento tra creditore e debitore principale in relazione alle conoscenze acquisite o acquisibili dal creditore e dal fideiussore prima e dopo la stipula del negozio fideiussorio, valutate sulla base della diligenza dell’homo eiusdem condicionis et professionis .
L’obbligo del creditore di proteggere l’interesse del fideiussore per un’obbligazione futura a vedere conservata la garanzia patrimoniale del debitore costituisce un’obbligazione cui è tenuto il creditore ex art 1956 cod. civ., a pena di liberazione del fideiubente dalla garanzia prestata, e pertanto sul creditore che abbia consapevolmente concesso credito in una situazione di obiettivo peggioramento delle condizioni patrimoniali del debitore, senza avere acquisito una specifica autorizzazione del fideiubente, grava l’ onere probatorio circa il suo esatto adempimento, secondo il criterio di diligenza valutata in rapporto all’ homo eiusdem condicionis et professionis .
In brevis si può affermare in tema di fideiussione per obbligazione futura che il fideiussore è liberato, se il creditore, in difetto di sua espressa autorizzazione, ha concesso credito al debitore pur consapevole del peggioramento delle sue condizioni economiche, tali da rendere più difficile la soddisfazione del credito da parte del fideiussore in quanto l’onere gravante sul creditore è espressione del generale principio di buona fede e correttezza in senso oggettivo, principi che consentono al fideiussore di (negare l’autorizzazione e quindi) sottrarsi all’adempimento di un’obbligazione divenuta più gravosa per cause a lui non imputabili.
Di contro, il fideiussore che chieda la liberazione della garanzia prestata invocando l’applicazione dell’art. 1956 c.c., secondo la giurisprudenza di merito, avrà l’onere di provare ai sensi dell’art. 2697 c.c., che il creditore, senza la sua autorizzazione, ha fatto credito al terzo pur essendo consapevole dell’intervenuto peggioramento delle proprie condizioni economiche.
Tale onore probatorio è particolarmente gravoso in quanto può essere assolto solo mediante il raffronto della consistenza patrimoniale e della solvibilità del debitore esistente al momento della prestazione della fideiussione con la situazione verificatasi al momento della concessione del credito al terzo. (Tribunale di Milano, Dott.ssa Michela Guantario, con sentenza n. 5577 del 29 Giugno 2022).
Alle luce di quanto sopra esposto è buona norma che gli istituti di credito ed più in generale i creditori in caso di consapevolezza del peggioramento delle condizioni patrimoniali del debitore, prima di procedere ad ulteriori affidamenti – onde evitare eccezioni da parte dei garanti – dovranno ai fini non veder compromessa la propria garanzia fideiussoria, informare, secondo i principi di correttezza e buona fede, tempestivamente il garante al fine di metterlo nelle condizioni di potersi autodeterminare nel confermare o meno la garanzia ex art. 1956 c.c.
Avv. Mauro Milone
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