La liberazione del garante ex art. 1956 c.c.: l’autorizzazione speciale può essere postuma.
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N. 36/2021

In materia di fideiussioni, la «speciale autorizzazione» prevista dall’art. 1956 cod. civ. può anche essere postuma, nei termini propri della ratifica del comportamento nel concreto tenuto dalla Banca: a condizione, naturalmente, che emerga nitida in proposito la volontà del fideiussore che sia a conoscenza delle effettive connotazioni del rapporto intercorso tra il creditore garantito e il debitore principale”.

Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 26947 del 5 ottobre 2021.

La Corte torna sul tema delle fideiussioni e affronta la questione dell’autorizzazione che la Banca deve ottenere, da parte del fideiussore, al fine di non vedere questi liberato, ex art. 1956 cod. civ., qualora conceda nuovo credito pur in presenza di un peggioramento delle condizioni patrimoniali del debitore principale.

Attualmente la questione delle fideiussioni bancarie è attenzionata dal pubblico giuridico, soprattutto anche in vista dell’attesa pronuncia delle Sezioni Unite in tema di fideiussioni omnibus e conformità allo schema ABI

Nel commento in esame assume però rilievo quanto previsto dall’art. 1956 del codice civile. Vero è che la suddetta norma, chiaramente dispone che “il fideiussore per un’obbligazione futura è liberato se il creditore, senza speciale autorizzazione del fideiussore, ha fatto credito al terzo, pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di questo erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito”.

Interessante è dunque la pronuncia della Corte, resa nell’ordinanza in commento, che giunge a sancire che l’autorizzazione che la Banca deve ottenere dal fideiussore può essere postuma alla concessione del nuovo credito.

Ciò si verifica qualora, dall’esame della vicenda, sia possibile desumere la concreta conoscenza da parte del fideiussore dell’andamento del rapporto tra creditore e debitore principale, emergendo così la sua volontà di continuare a garantire per il debitore principale pur nella consapevolezza del modificato stato patrimoniale di questi.

Tale circostanza è stata ravvisata dalla Corte nel caso di specie. Nei fatti approdati avanti il S.C., il garante – opponente a d.i. ottenuto da un istituto di credito – invocava l’art 1956 c.c. ed assumeva non potesse avere rilevanza alcuna la circostanza di avere offerto alla banca l’iscrizione di ipoteche, atteso che tale offerta si collocava nel corso dell’anno 2000 e, quindi, solo dopo la concessione di «nuovo credito» ( avvenuta tra il 1998 e il 1999).

Ad ogni buon conto è vero che la c.d. speciale autorizzazione fa sorgere in caso alla Banca il rispetto del principio di buona fede oggettiva, ma ciò avviene parallelamente anche per il soddisfacimento di un interesse puramente personale del fideiussore ossia di un interesse privato.

Degna di nota appare dunque la ricostruzione dell’organo di legittimità laddove sostiene che tale valutazione non può essere svolta in automatico, ma devono sussistere a suo supporto ulteriori elementi probatori; nello specifico poi l’ordinanza prosegue precisando che “al fondo di questa opinione sta, com’è del resto evidente, il convincimento che non solo la Banca è soggetta al rispetto del canone fondamentale della buona fede oggettiva, ma lo è pure – e, si ritiene, in termini del tutto speculari –  il fideiussore”.

Alla luce di quanto sopra, la Corte ha ritenuto di consolidare la tesi della validità della ratifica postuma dell’«autorizzazione speciale», pur in presenza di un aggravamento della situazione patrimoniale del debitore principale.

Dott. Federica Luri

(riproduzione riservata)

 
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PUBBLICATO IL

08 / 11 / 2021

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