N. 22/2024
La prova della cessione dei crediti in blocco
Con la sentenza n. 3405 del 6 febbraio 2024 la Corte di Cassazione ha affrontato, ancora una volta, il tema dei requisiti probatori necessari a dimostrare l’avvenuta cessione del credito e, di conseguenza, la legittimazione processuale del cessionario.
Tale questione riveste particolare importanza, poiché da essa dipende la possibilità del titolare del credito ceduto di far valere i propri diritti nei confronti del debitore ceduto.
La citata sentenza si basa principalmente sulla normativa relativa alla cessione di crediti bancari in blocco – art. 58 TUB – che consente agli istituti di credito di cedere in blocco l’intero portafoglio crediti, anche in assenza dell’assenso dei debitori ceduti, a condizione che venga data loro adeguata comunicazione.
Tuttavia, la pubblicazione dell’avviso in Gazzetta Ufficiale non è stata ritenuta sufficiente a dimostrare l’avvenuta cessione del credito. La Corte, infatti, ha ritenuto che ove il debitore ceduto contesti l’esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è ritenuta sufficiente la notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell’ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente (Cass., 22/06/2023, n. 17944; Cass., 13/06/2019, n. 15884; Cass., 16/04/2021, n. 10200; Cass., 05/11/2020, n. 24798; Cass., 02/03/2016, n. 4116).
Richiamando i citati precedenti, la Corte ha quindi enunciato il seguente principio:
“In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l’esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell’ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente”.
La produzione dell’avviso ex art. 58 TUB pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, quindi, ha come unico effetto quello di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto, e non anche di fornire la prova dell’avvenuta cessione la quale presuppone che l’avviso anzidetto, per poter fungere da prova, deve contenere tutti gli elementi necessari a identificare con precisione il credito, in modo tale da poter affermare con certezza la sua inclusione nella cessione (Cass., 20/07/2023, n. 21821).
La decisione in esame riveste particolare rilievo per gli operatori del settore bancario, in quanto delinea i requisiti probatori necessari per dimostrare l’avvenuta cessione del credito, imponendo un onere probatorio più stringente a carico del cessionario, al fine di tutelare la posizione del debitore ceduto.
La sentenza in esame ha ripercussioni non indifferenti sulle operazioni di cessione dei crediti in blocco, poiché i cessionari devono prestare particolare attenzione alla documentazione probatoria da produrre per poter dimostrare l’avvenuta cessione e la propria legittimazione processuale, comportando un aumento sia degli adempimenti, sia dei costi nell’ambito di dette operazioni.
Il 3 giugno scorso, la Corte è tornata sul tema con la sentenza n. 15010/2024 e ha ribadito la distinzione tra la notificazione della cessione tramite avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale e la prova effettiva dell’avvenuta cessione del credito e della sua inclusione nel blocco ceduto, precisando che l’avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale si limita a dimostrare la “notificazione” della cessione al debitore ceduto, necessaria ai fini dell’efficacia della cessione stessa nei confronti di quest’ultimo.
Questo tipo di notificazione serve a escludere il carattere liberatorio di eventuali pagamenti effettuati dal debitore in favore del cedente, ma non costituisce prova dell’effettiva stipulazione del contratto di cessione né del concreto trasferimento della titolarità del credito.
La cessionaria, quindi, deve fornire adeguata dimostrazione del contratto di cessione dei crediti, prova inidonea a dimostrare il trasferimento della titolarità del credito e, pertanto, la legittimazione sostanziale ad esigerlo.
La Corte di Cassazione ha, pertanto, confermato la necessità di fornire la concreta dimostrazione della cessione del credito e della titolarità del rapporto o elementi utili per verificare l’esistenza di una prova presuntiva della cessione e dell’inclusione del credito specifico nel blocco ceduto.
Questa pronuncia sottolinea l’importanza per la cessionaria di fornire una prova completa e adeguata della cessione del credito, non limitandosi alla sola notificazione tramite pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. La distinzione tra notificazione e prova della cessione effettiva è cruciale per assicurare la regolare instaurazione del contraddittorio e la legittimazione processuale delle parti subentranti nel processo
Avv. Valeria Denitto
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