La richiesta di esibizione documentale ex art. 210 c.p.c. non sostituisce l’istanza stragiudiziale di cui all’art 119 TUB.
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N. 17/2022

Il Tribunale di Roma, Sez. XVI, 15 febbraio 2022, si è pronunciato sulla questione della prova degli elementi costitutivi le domande attoree, rilevando che, nel caso di specie, parte attrice non ha adempiuto all’onere probatorio a suo carico, non avendo versato in atti i contratti di conto corrente necessari per consentire la verifica delle condizioni contrattuali pattuite, nonché i relativi estratti conto da cui desumere i movimenti, limitandosi invece a richiedere l’esibizione di quei documenti alla Banca ai sensi dell’art 210 c.p.c.

Per costante giurisprudenza, la richiesta di esibizione della documentazione a norma dell’art 210 c.p.c. non può in alcun caso sopperire al mancato assolvimento dell’onere della prova a carico della parte istante; infatti, tale richiesta giudiziale di esibizione potrà essere esaudita solo qualora la Banca non abbia adempiuto, senza giustificazione alcuna, alla precedente richiesta stragiudiziale ex art 119, 4° comma, TUB inoltrata da parte dell’istante.

Tutti gli istituti di credito, alla stipulazione di qualsiasi contratto di durata con un correntista (o mutuatario), si assumono l’obbligo di rendiconto, che si concretizza nell’invio periodico degli estratti conto.

Tale obbligo è espressamente previsto dalla legge e specificamente dall’art. 119 T.U.B., rubricato “Comunicazioni periodiche alla clientela”, con il quale è appunto stabilito che gli istituti bancari debbano fornire al cliente, alla scadenza del contratto e comunque almeno una volta all’anno, una comunicazione circa lo svolgimento del rapporto.

Inoltre, il comma 4° del medesimo articolo, stabilisce appunto che il cliente ha il diritto di ottenere copia degli estratti conto o del contratto di conto corrente dal proprio istituto bancario, necessari per provare le pretese vantate in un eventuale giudizio volto a far valere la nullità delle clausole contrattuali o l’illegittimità degli addebiti in conto corrente, in vista della ripetizione di somme richieste dalla Banca, adempiendo così al proprio onere probatorio, in ossequio alle regole generali in tema di ripartizione dell’onere probatorio, di cui all’art. 2967 c.c.

Tale norma prevede infatti che l’istante è gravato, in primis, dall’onere di allegare, in maniera specifica, i fatti posti alla base della domanda e, in secundis, dall’onere di fornire la relativa prova.

Sul punto, da tempo il Supremo Collegio si è espresso con la Sentenza Cass. Civ., Sez. III, 14.05.2012, n. 7501, per cui: “Chi allega di avere effettuato un pagamento dovuto solo in parte, e proponga nei confronti dell’accipiens l’azione di indebito oggettivo per la somma pagata in eccedenza, ha l’onere di provare l’inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta”.

La giurisprudenza di legittimità ha, anche, posto in evidenza il fatto che l’onere della prova gravi sul correntista attore non solo quando lo stesso agisce per ottenere la ripetizione di somme indebitamente pretese dalla Banca, ma anche nel caso in cui il medesimo promuova mera azione di accertamento negativo.

L’attore infatti non può riversare l’onere probatorio in ordine ai rapporti inter-partes sulla Banca, quando quest’ultima si limita a chiedere il rigetto delle avverse pretese e a sollevare eccezioni volte a paralizzare la domanda attorea.

Invero, soltanto qualora l’attore proponga domanda di accertamento negativo del diritto del convenuto e quest’ultimo faccia domanda riconvenzionale per conseguire il credito negativo della controparte, ambedue le parti hanno l’onere di provare le rispettive contrapposte pretese (Cass. n. 22387/2021).

E’ quindi lecito affermare che il cliente/debitore, il quale non abbia preventivamente effettuato richiesta ex 119 Tub all’istituto di credito, non potrà avvalersi in giudizio dell’istanza di cui all’art. 210 c.p.c. (Cass. 13.09.2021, n. 24641).

Pertanto, le domande rivolte all’eventuale accertamento della nullità delle clausole contrattuali relative ai tassi di interesse e all’anatocismo o di ripetizione dell’indebito, senza il deposito della correlata documentazione, non avranno alcun riscontro probatorie e non potranno essere ritenute valide.

 

Dott.ssa Licia Gallegioni

(riproduzione riservata)

 
 

 

 

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PUBBLICATO IL

16 / 05 / 2022

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