N. 16/2021
La giurisprudenza di legittimità più recente ritiene che l’ammortamento “alla francese” non è da considerarsi in contrasto con la normativa di cui all’art. 1283 c.c.
Questo è uno dei principi espressi dal Tribunale di Lecce con la recente sentenza n. 1949 del 15 settembre 2020.
La vicenda in esame trae origine dall’opposizione della società debitrice avverso il precetto notificato dalla banca, in forza di un contratto di mutuo fondiario e successivo atto di erogazione e quietanza. Nel summenzionato atto di opposizione si chiedeva la nullità dei titoli per superamento del tasso soglia e di conseguenza la dichiarazione di illegittimità del piano di ammortamento alla francese per violazione dell’art 1283 c.c.
Come noto, con il termine “anatocismo” si indica il fenomeno della capitalizzazione degli interessi, vale a dire della trasformazione degli interessi debitori, normalmente maturati sul capitale mutuato, in capitale che, a sua volta, genera altri interessi. Il mutuo bancario si configura come un’operazione di finanziamento che prevede un piano di ammortamento rateale.
La quasi totalità dei mutui stipulati in Italia, che siano essi a tasso fisso o variabile, sono stipulati con una formula di restituzione del capitale cosiddetta “alla francese”, ovvero sulla base di un piano di rientro del finanziamento concordato tra banca e cliente dove ad ogni scadenza viene corrisposta una rata comprensiva di parte del capitale (quota capitale) ed i relativi interessi (quota interessi) calcolati sul capitale residuo non ancora restituito (debito residuo) al tasso concordato nel contratto (TAN).
La specifica composizione delle due quote parte della rata, la loro somma, determina una rata cosiddetta “costante”, ossia di importo sempre uguale per tutta la durata dell’ammortamento. Il piano di ammortamento alla francese non comporta alcuna forma di anatocismo perché non vi è nulla nella sua struttura.
Pertanto, come nel caso in esame, nei mutui in cui siano espressamente indicati e accettati: l’importo mutuato, i periodi di pagamento, il numero complessivo delle rate costanti, il tasso e il piano di ammortamento, l’applicazione dell’interesse composto non potrebbe condurre ad una pronuncia di nullità della clausola relativa agli interessi, per indeterminatezza dell’oggetto, ai sensi dell’art.1284 c.c.
In tal caso, infatti, il contraente non potrebbe lamentare la indeterminatezza del tasso in quanto, al momento della stipula, sono resi disponibili e noti tutti gli elementi che consentono di comprendere i termini dell’operazione.
In conclusione, dunque, Il metodo di costruzione del piano di ammortamento cd. alla francese o progressivo non sottende il fenomeno dell’anatocismo vietato ai sensi dell’art. 1283 cc.
Né la circostanza che il metodo di ammortamento “alla francese” sia più oneroso di quello “all’italiana” può implicare alcuna nullità in assenza di anatocismo. L’imputazione dei pagamenti prevalentemente in conto di interessi e solo in minima parte in conto capitale (nell’ammortamento “alla francese” la quota capitale è nelle prime rate molto bassa e cresce col tempo) risulta assolutamente rispondente alla regola prevista nell’art. 1194 cc.