N. 18/2022
Il presente contributo ha ad oggetto il dibattito giurisprudenziale in ordine alla legittimazione attiva del cessionario del credito.
Senza addentrarsi nella tematica della cessione dei crediti in blocco ex art. 58 del D.Lgs. n. 385 del 1998, per la comprensione del presente contributo sarà sufficiente ricordare che la legge prescrive l’obbligo di fornire adeguata pubblicità dell’avvenuta cessione mediante pubblicazione del relativo avviso sulla Gazzetta Ufficiale.
Come noto, ai sensi del secondo comma dell’art. 58 del Testo Unico Bancario, ai fini del corretto espletamento del suddetto obbligo di pubblicazione è necessario indicare la tipologia del credito (ad es. finanziamenti, incluse aperture di credito, e/o crediti di firma), il periodo di stipula del contratto a cui il credito fa riferimento, i diritti accessori relativi al credito, le garanzie collegate ai crediti nonché la data dal quale la cessione ha effetto.
Da una lettura dei più recenti avvisi di cessione pubblicati, il dato che emerge, quale linea comune seguita dagli istituti di credito e dalle società veicolo, è l’attenzione ai dettagli descrittivi relativi ai crediti ceduti/acquisiti, ragion per cui sembra difficile poter contestare un difetto probatorio di legittimazione attiva del cessionario.
Nonostante ciò, numerosi sono i giudizi di opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., azionati dai debitori pignorati, volti a contestare il diritto del creditore a procedere all’esecuzione per l’inesistenza o la modificazione del diritto riconosciuto nel titolo esecutivo. Dato ancora più interessante attiene alla circostanza che il debitore opponente deve limitarsi a formulare la contestazione circa la titolarità del diritto del cessionario, spettando poi a quest’ultimo di fornirne la prova della titolarità del credito.
Si assiste in tal senso a ricorsi “standard”, nei quali unica eccezione di merito attiene alla titolarità del credito del cessionario e con la quale i difensori dei debitori puntano più ad una dilazione delle tempistiche del giudizio piuttosto che all’ottenimento di una pronuncia favorevole.
Sembra però che la giurisprudenza di alcuni Tribunali abbia ritenuto fondata l’eccezione sollevata dai debitori emettendo pronunce a favore della sospensione dell’esecuzione.
È intervenuta sul punto la giurisprudenza di legittimità che pare abbia definitivamente riconosciuto la valenza probatoria dell’avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale affermando che “La prova che l’operazione di cessione fosse stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale deve essere ritenuta del tutto idonea e sufficiente ad attestare la legittimazione in capo alla Banca di far valere una pretesa creditoria… e ciò anche nell’ipotesi in cui non risulti prodotto in giudizio l’atto di cessione” (s. v. tra le molte Cassazione civile, sez. I, 28 Febbraio 2020, n. 5617).
L’orientamento citato dalla massima sopra riportata segue nel dettaglio quanto riportato dall’art. 58 TUB comma secondo. Va, infatti, osservato che la norma appena citata, se non impone un vero contenuto informativo minimo, consente tuttavia che la comunicazione relativa alla cessione da pubblicare in Gazzetta contenga più diffuse e approfondite notizie.
Dopo una prima fase temporale, che ha visto la pubblicazione di avvisi di cessione formulati in termini particolarmente generici, gli istituti di credito e le società cessionarie hanno “cambiato rotta” cercando di esplicitare quanto più possibile i dettagli dei pacchetti ceduti.
Conseguenza diretta di questa nuova linea è stato un diverso approccio ed un diverso orientamento della Giurisprudenza della Cassazione. Invero, assunta questa diversa prospettiva, si potrà concordare sul fatto che – qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi, senza lasciare incertezze od ombre di sorta (in relazione, prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell’oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346 c.c.), sui crediti inclusi dall’ambito della cessione – la pubblicazione dell’avviso di cessione sulla G.U. potrà risultare in concreto idonea, secondo il “prudente apprezzamento” del giudice del merito, a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito (per questa linea si confronti, in particolare, la pronuncia di Cass., 13 giugno 2019, n. 15884).
Sulla base del quadro emerso nel presente contributo, a parere di chi scrive, è auspicabile una riduzione dei contenziosi fondati sulla contestazione della legittimazione attiva del cessionario ed una sempre maggiore cura del dettaglio da parte degli istituti di credito e delle società veicolo nella predisposizione degli avvisi di cessione.
Avv. Romano Ferlazzo
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