N. 37/2023
L’estensione dell’accordo transattivo ex art. 1965 c.c.
Tribunale di Cosenza, Giudice Andrea Palma, sentenza dell’8 ottobre 2023, n. 1609
La definizione del contratto di transazione è contenuta nell’art. 1965, co. 1, c.c., a mente del quale “La transazione è il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro”.
In altre parole, le parti fra le quali è sorta o potrebbe insorgere una lite possono risolverla o evitare che si verifichi, rinunciando entrambe ad una parte della propria pretesa, stipulando un contratto di transazione. Tale contratto estingue la lite con la stessa efficacia con cui verrebbe estinta tramite una sentenza passata in giudicato.
È fondamentale che ciascuna parte sacrifichi in parte la propria pretesa. Dev’essere concesso un vantaggio reciproco, motivo per il quale la transazione rientra nella categoria dei contratti a prestazioni corrispettive.
Il contratto di transazione soggiace alle regole generali di invalidità del contratto e il codice civile negli articoli dal 1969 al 1975 ha previsto delle specifiche disposizioni per la transazione.
Si distinguono quelle che regolano la nullità da quelle che regolano l’annullabilità.
Il contratto di transazione è nullo quando:
– ha ad oggetto diritti sottratti alla disponibilità delle parti da parte della legge;
– la transazione concerne diritti indisponibili del prestatore di lavoro in base all’articolo 2113 del codice civile;
– non vi sia forma scritta;
– è relativo a un contratto illecito, ancorché le parti abbiano trattato della nullità di questo.
Il contratto è invece annullabile quando:
– una delle parti era consapevole che la propria pretesa era temeraria;
– la transazione è stata conclusa relativamente ad un titolo nullo diverso dal contratto illecito;
– i documenti su cui è stata basata la transazione si scoprono essere successivamente essere falsi;
– l’accordo raggiunto tra le parti con la transazione viene concluso dopo che la lite era già stata estinta con una sentenza passata in giudicato e senza che le parti ne fossero a conoscenza;
-ai sensi dell’articolo 1975 c.c., è stato formato un accordo transattivo su un affare determinato del quale emergono successivamente documenti che provano che una parte che ha concluso l’affare era privo di quei diritti che sono stati oggetto di transazione.
Si è pronunciato sul tema da ultimo il Tribunale di Cosenza in persona del Giudice, Dott. Andrea Palma, con la sentenza n. 1609 dell’8 ottobre 2023.
Il Tribunale di Cosenza è stato investito nella decisione in un’azione di restituzione degli indebiti bancari intrapresa da una società correntista e mutuataria. Venivano contestati, per un rapporto di conto corrente con annesso fido di cassa, l’illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi, l’applicazione di interessi ultra-legali e per un contratto di mutuo ipotecario la nullità o l’annullabilità dello stesso finalizzato anche alla ristrutturazione di apertura di credito per mancanza di erogazione dell’importo mutuato sul c/c della società attrice.
Il Tribunale ha espresso i seguenti principi di diritto:
- “In tema di nullità contrattuali, se tra le parti è stato sottoscritto un accordo transattivo ex art. 1965 c.c. con riconoscimento di debito e contestuale rinuncia a far valere qualsiasi contestazione anche in ordine ai vizi concernenti il momento genetico del rapporto, tale rinuncia investe, tra gli altri, l’intero rapporto contrattuale regolato (anche) da clausola nulla, quale quella anatocistica”;
- “Dal momento che comunque l’eccezione di intervenuta transazione non rientra tra quelle in senso stretto sottratte al rilievo officioso (cfr. Cass. 26118/21), si profilano infondati gli argomenti addotti a sostegno della invalidità della stessa, ossia la vessatorietà ex art. 1341, comma 2, c.c. con conseguente necessità di specifica approvazione, e la sua contrarietà alle disposizioni di tutela dei consumatori”.
Il Tribunale ha rilevato che, inserendosi la rinuncia in un più ampio accordo transattivo, il referente normativo ai fini della valutazione della eventuale invalidità è rappresentato dall’art. 1972 c.c., che distingue tra la transazione relativa ad un contratto illecito e quella relativa ad un contratto nullo.
Il Giudice ha altresì specificato che “la nullità di cui al comma 1 ricorre nella sola ipotesi in cui la transazione abbia ad oggetto un contratto nullo per illiceità della causa o del motivo comune ad entrambe le parti e non quando si tratti di contratto nullo per mancanza di uno dei requisiti previsti dall’art. 1325 c.c. o per altre ragioni” (cfr., in fattispecie analoghe, Cass. 2413/16, 23064/16).
Avv. Francesca Frau
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