N. 26/2022
Spesso viene eccepita la “nullità dell’atto di precetto notificato” in quanto non contenente tutti gli elementi utili e necessari per risalire all’importo preciso.
Nel codice di procedura civile, il suddetto tema viene ad essere disciplinato in maniera specifica dall’art. 480 c.p.c. II comma, secondo cui “il precetto deve contenere a pena di nullità l’indicazione delle parti, della data di notificazione del titolo esecutivo, se questa è fatta separatamente […] deve altresì contenere l’avvertimento che il debitore può con l’ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovra indebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore […] deve inoltre contenere la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio della parte istante nel comune in cui ha sede il giudice competente per l’esecuzione”.
Nessuna menzione, dunque, viene fatta nell’art. 480 c.p.c. ad indicazioni riguardanti i calcoli che conducono all’esposizione debitoria, con la conseguenza che il precetto notificato a parte attrice non presenta alcun vizio sotto il profilo contenutistico/formale.
Il precetto, infatti, al momento della notifica, si basa comunque sull’esistenza di un credito ed il solo discostamento tra “il chiesto ed il dovuto” non porta a ritenere nullo l’intero atto, in quanto la sua funzione è quella di portare a conoscenza del debitore l’esistenza del titolo (anche se già conosciuto), il credito dovuto e l’intenzione di procedere ad esecuzione.
Pertanto, l’eventuale ed ipotetica eccessività della somma portata nell’atto di precetto non lo travolge per intero, determinando la sua nullità ma dà luogo solamente alla riduzione (ad opera del Giudice) della somma domandata nei limiti di quella dovuta.
Proprio in questi termini si è espressa, tra le altre, la Corte di Cassazione con la sentenza n. 7207/2014: “la precettazione di una somma superiore a quella dovuta, non travolge l’atto per intero, ma determina la nullità parziale o inefficacia parziale per la somma eccedente, e l’intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta” (cfr. anche Cass, 27032/2014; Cass. 5515/2008).
Ed ancora, il diritto del creditore ad agire esecutivamente gode di una tutela assoluta e non può essere compromesso da contestazioni generiche che non concernono la sussistenza del diritto di credito ma si riferiscono unicamente al quantum debeatur (Tribunale di Paola che, ordinanza dell’8 giugno 2015).
Pertanto, devono, ritenersi del tutto infondate le eccezioni sollevate da parte opponente in merito all’indeterminatezza della somma indicata nell’atto di precetto.
Avv. Alessandro Ciccarelli
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