Liquidazione controllata: la Corte di Cassazione conferma l’applicabilità del privilegio di cui all’art. 41 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (t.u.b.)
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N. 21/2024

Liquidazione controllata: la Corte di Cassazione conferma l’applicabilità del privilegio di cui all’art. 41 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (t.u.b.)

La Prima Sezione della Corte di Cassazione, con sentenza n. 22914 del 19 agosto 2024, pronunciando sul rinvio pregiudiziale disposto, ex art. 363 bis c.p.c., dal Tribunale di Brescia, ha enunciato il seguente principio di diritto: «il creditore fondiario può avvalersi del “privilegio processuale” di cui all’art. 41, comma 2 d.lgs. n. 385 del 1993 sia nel caso di sottoposizione del debitore esecutato alla procedura concorsuale di liquidazione giudiziale di cui agli artt. 121 e segg. del d.lgs. n. 14 del 2019, sia nel caso di sottoposizione del debitore esecutato alla procedura concorsuale della liquidazione controllata di cui agli artt. 268 e segg. del medesimo d.lgs.».

La questione sottoposta all’attenzione della Suprema Corte riguarda, appunto, l’interferenza del privilegio processuale riconosciuto al creditore fondiario dall’art. 41, comma 2, t.u.b. con le nuove norme del codice della crisi di impresa e insolvenza.

Preliminarmente, il Giudici di legittimità confermano che detto privilegio è «sopravvissuto» all’entrata in vigore del codice della crisi di impresa e insolvenza, sicché deve ritenersi applicabile alla liquidazione giudiziale.

Più complessa, invece, la questione circa l’applicabilità o meno del privilegio ex art. 41, comma 2, t.u.b. alla liquidazione controllata.

La mancanza di un richiamo esplicito all’art. 41 t.u.b. ha generato non pochi dubbi interpretativi.

Secondo un primo filone, l’assenza di un riferimento specifico imporrebbe di ritenere inapplicabile il privilegio a procedimenti diversi (così Tribunale di Modena 3 marzo 2023; Tribunale di Verona 20 dicembre 2022).

Secondo un altro filone, il privilegio è da considerarsi applicabile in virtù del rinvio sistematico operato dal c.c.i.i. all’art. 150, il quale prevede un divieto generale di azioni esecutive individuali, «salvo diversa disposizione di legge» (così Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto 24 gennaio 2023; Tribunale di Torre Annunziata 14 marzo 2023; Tribunale di Brescia 12 aprile 2023).

La Corte di Cassazione ha adottato un approccio interpretativo sistematico, confermando l’estensione del privilegio processuale fondiario anche alla liquidazione controllata.

Gli Ermellini hanno chiarito che il rinvio operato dall’arti. 270, comma 5, c.c.i.i. all’art. 150 c.c.i.i., che include la clausola di riserva («salvo diversa disposizione di legge»), deve essere inteso come un rinvio materiale e recettizio all’intero corpus normativo che regola le deroghe al divieto di azioni esecutive individuali, includendo, per effetto, l’art. 41 t.u.b., che, pur riferendosi inizialmente al fallimento, si applica anche alle nuove forme di liquidazione introdotte dal codice della crisi di impresa e insolvenza.

La Corte ha altresì sottolineato che l’art. 41 t.u.b. non è stato abrogato, né modificato in seguito all’entrata in vigore del c.c.i.i., il che indica la volontà del legislatore di mantenere in vita questo privilegio.

Pertanto, l’assenza di un intervento esplicito di abrogazione o modifica dell’art. 41 t.u.b. rafforza l’idea che il privilegio debba continuare a trovare applicazione anche nelle procedure di liquidazione controllata.

La Suprema Corte ha respinto l’argomento secondo cui l’applicazione del privilegio fondiario alla liquidazione controllata configurerebbe un’estensione analogica di una norma eccezionale, evidenziando come l’applicazione del privilegio derivi direttamente da un meccanismo di rinvio normativo.

In definitiva, la decisione giurisprudenziale si allinea con l’approccio sistematico del c.c.i.i., che tende a dare uniformità alle procedure concorsuali.

La Corte ha osservato che la liquidazione controllata, pur avendo alcune caratteristiche peculiari, condivide con la liquidazione giudiziale la finalità di soddisfare in maniera equa e rapida i creditori, inclusi quelli garantiti da privilegio fondiario.

In conclusione, la sentenza in commento chiarisce che il privilegio processuale fondiario continua a giocare un ruolo centrale nel sistema delle garanzie dei creditori, anche alla luce delle riforme introdotte dal c.c.i.i., riaffermando la necessità di un equilibrio tra efficienza del recupero del credito e tutela collettiva dei creditori.

La pronuncia della Suprema Corte avrà, certamente, un impatto significativo sulle procedure esecutive immobiliari, rappresentando un duro colpo per i debitori che speravano di ritardare la soddisfazione del creditore fondiario e ricorrendo ad una procedura liquidatoria concorsuale.

In altre parole, la Cassazione conferma il potere delle banche di proseguire con i pignoramenti, anche in contesti di crisi finanziaria del debitore, inserendosi in un quadro normativo complesso, in cui il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza è chiamato a bilanciare le esigenze di tutela dei creditori con quelle di salvaguardia dei debitori in difficoltà.

Tuttavia, la Cassazione ha chiarito che, almeno per quanto riguarda i pignoramenti immobiliari, le garanzie offerte dalle banche rimangono prioritarie anche in presenza di procedure di liquidazione controllata.

Avv.  Eliana Di Maria

(riproduzione riservata)

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PUBBLICATO IL

30 / 08 / 2024

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