N. 3/2021
“..l’art. 58, comma 4, [T.U.B.] si limita a stabilire che la pubblicazione della cessione sulla Gazzetta Ufficiale fissa il giorno a partire dal quale il pagamento fatto nelle mani del cedente comunque non libera il ceduto”.
Questo è il principio di diritto ribadito dalla sentenza della Suprema Corte n. 5617 del 28/02/2020.
La questione giuridica trae origine dal giudizio instaurato dalla Società che, acquistato un credito dalla Banca, vedeva escludere tale credito dallo stato passivo non avendo depositato tra i documenti allegati alla domanda la copia del contratto di cessione, ma solo copia dell’avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
La Società presentava ricorso in opposizione ex art. 98 L.F. avanti al Tribunale di Cagliari. Il Tribunale tuttavia respingeva l’opposizione ritenendola infondata, non avendo parte opponente dato piena prova della propria legittimazione attiva.
Il giudicante riteneva infatti che gli adempimenti pubblicitari previsti dall’art. 58, commi 2, 3 e 4 TUB rivestono carattere meramente sostitutivo della notificazione di cessione al debitore ceduto, ai sensi dell’art. 1264 c.c., ed in quanto tali non forniscono la prova del fatto costitutivo della titolarità del credito che il cessionario deve fornire producendo copia del contratto di cessione.
Avverso tale provvedimento veniva presentato quindi ricorso in Cassazione.
Nella pronuncia in commento la Suprema Corte ha precisato che quanto previsto dall’art. 58, comma 4, TUB vale unicamente ad impedire che il pagamento del debitore effettuato al cedente lo liberi dai suoi obblighi nei confronti del ceduto. Pertanto la pubblicazione dell’avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale “può costituire, al più, elemento indicativo dell’esistenza materiale di un fatto di cessione … ma di sicuro non dà contezza … degli specifici e precisi contorni dei crediti che vi sono inclusi ovvero esclusi, né tanto meno consente di compulsare la reale validità ed efficacia dell’operazione materialmente posta in essere”.
La Corte di Cassazione ha quindi affermato che è onere del cessionario fornire la prova documentale della propria legittimazione attiva e che tale prova generalmente coincide con il deposito di copia del contratto di cessione che dimostri l’inclusione del credito oggetto della domanda nell’operazione di cessione.
La Corte in ogni caso non esclude a priori che tale prova possa essere fornita con il solo avviso di cessione, laddove questo sia però idoneo ad eliminare qualsivoglia incertezza in merito ai crediti oggetto di cessione.
Avv. Stefania Pasi
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