N. 27/2023
L’orientamento della Corte di Cassazione in merito alla prova della cessione dei crediti in blocco ex art. 58 TUB
Come noto, la cessione del credito opera una successione nel lato attivo dell’obbligazione e trova la propria disciplina generale nell’art. 1260 c.c., ai sensi del quale il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il consenso del debitore.
La società che si afferma successore della parte originaria e assume, quindi, di essere cessionaria di crediti bancari in blocco, è onerata di fornire la prova della propria legittimazione.
In ambito bancario la cessione è regolata dall’art. 58 TUB, che deroga parzialmente al regime ordinario civilistico previsto dagli articoli 1260 e 1264 c.c.
L’art. 58, c. 2, TUB dispone – ai fini dell’opponibilità della cessione ai debitori ceduti – che la banca cessionaria dia notizia dell’avvenuta cessione mediante iscrizione e pubblicazione della stessa, rispettivamente, nel registro delle imprese e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La giurisprudenza si è espressa più volte con riferimento all’efficacia probatoria della titolarità dei crediti ceduti da ascriversi alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale in particolare si rilevano due recenti pronunce della Cassazione in contrasto tra di loro: la n. 17944 del 22 giugno 2023 e la n. 21821 del 20 luglio 2023.
Con pronuncia del 22 giugno 2023, la Cassazione ha affermato che la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della notizia dell’avvenuta cessione da parte della società cessionaria, di cui al comma 2 dell’articolo 58 TUB, rileva quale notificazione della cessione ex art. 1264 c.c. al solo fine di escludere l’efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente ed è del tutto estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa del credito, non costituendo di per sé prova della cessione.
Secondo quest’orientamento, nell’ipotesti di contestazione della cessione, la società cessionaria dovrà fornirne adeguata prova e la pubblicazione, unitamente ad altri elementi, potrà essere valutata quale mera presunzione.
Laddove, peraltro, l’esistenza dell’operazione di cessione di crediti “in blocco” non sia in sé contestata, ma sia contestata la sola riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli individuabili in blocco oggetto di cessione, le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all’avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale potranno essere prese in considerazione onde verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria.
Differente da quanto sopraesposto l’orientamento di altra sezione della Corte che, con la pronuncia del 20 luglio 2023, ha affermato che è sufficiente, per dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, la produzione dell’avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l’indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco e senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d’individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione.
La Corte ha ritenuto che l’articolo 58 TUB introducendo una disciplina speciale e derogatoria rispetto a quella ordinaria di cui all’art. 1264 c.c., si pone nell’ottica di agevolare la pubblicità e l’opponibilità di trasferimenti riguardanti vasti portafogli di crediti.
Avv. Francesca Frau
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