Mediazione e procura speciale sostanziale: per la partecipazione personale non occorre l’autentica notarile
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N. 3/2024

Mediazione e procura speciale sostanziale: per la partecipazione personale non occorre l’autentica notarile

(Trib. Milano, sent. n. 7689 del 6/10/2023)

La giurisprudenza di merito torna sul tema, molto dibattuto nella giurisprudenza di merito e di legittimità, della forma che deve avere la procura speciale sostanziale per la partecipazione in mediazione obbligatoria del procuratore speciale in sostituzione della parte sostanziale, ovvero se sia o meno necessario l’utilizzo della procura notarile (dubbio peraltro non risolto dalla recente riforma Cartabia sul processo civile).

La sentenza in esame aderisce all’orientamento più liberale ormai consolidatosi nelle più recenti pronunce della Suprema Corte di Cassazione (Cfr. Cass. n. 13029/2022, Cass. n. 18068/2019 e Cass. n. 8473/2019).

Più specificamente il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 7689/2023 ha ribadito il principio secondo cui “In materia di mediazione obbligatoria, la procura speciale sostanziale rilasciata all’avvocato, diversa dalla procura alle liti rilasciata per la rappresentanza nel presente giudizio, è idonea a conferire i poteri di partecipazione al procedimento di mediazione in sostituzione della parte.

Tale procura speciale e sostanziale non è necessariamente soggetta a vincoli di formalità, in applicazione del principio generale espresso dell’art. 1392 c.c. (il quale richiede per la procura la stessa forma del contratto o dell’atto giuridico da concludere) nonché dall’art. 3 comma 3 del D. lgs. n. 28/2010 relativo alla procedura di mediazione (il quale prevede che “gli atti del procedimento di mediazione non sono soggetti a formalità”)

Nel caso di specie il debitore e i fideiussori proponevano opposizione al decreto ingiuntivo notificatogli eccependo preliminarmente la mancata verificazione della condizione di procedibilità di cui all’art. 5, comma 1 bis, D.Lgs. 28/2010, deducendo che l’opposta aveva partecipato alla mediazione per il tramite del proprio difensore e lamentando l’inidoneità della procura rilasciata a quest’ultimo a conferirgli la rappresentanza “sostanziale”.

Il Tribunale di Milano ha ritenuto tale eccezione infondata, rilevando che l’opposta aveva partecipato al procedimento di mediazione per il tramite del proprio difensore munito di una procura speciale sostanziale, diversa dalla procura alle liti rilasciata per la rappresentanza nel giudizio.

Tale procura è quindi da considerarsi idonea a conferire i poteri di partecipazione al procedimento di mediazione in sostituzione della parte.

Il Collegio meneghino ha reputato, dunque, che, in applicazione del principio generale espresso dell’art. 1392 c.c. (il quale richiede per la procura la stessa forma del contratto o dell’atto giuridico da concludere) nonché dall’art. 3 comma 3 del D. lgs. n. 28/2010 relativo alla procedura di mediazione (il quale prevede che “gli atti del procedimento di mediazione non sono soggetti a formalità”) debba concludersi nel senso che anche la procura che conferisce i poteri di partecipazione non sia soggetta a formalità.

Il Tribunale richiama, sul punto, i principi espressi dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 8473/2019, secondo cui “la parte che non voglia o non possa partecipare personalmente alla mediazione può farsi liberamente sostituire, da chiunque e quindi anche dal proprio difensore, ma deve rilasciare a questo scopo una procura sostanziale, che non rientra nei poteri di autentica dell’avvocato neppure se il potere è conferito allo stesso professionista” (Cass., 27/03/2019, n. 8473. In senso conforme: Cass., 05/07/2019, n. 18068; e Cass., 16/09/2019, n. 23003).

La pronuncia esaminata appare quindi perfettamente in linea con l’orientamento della Suprema Corte, la quale aveva già chiarito che:

–     nel procedimento di mediazione obbligatoria disciplinato dal D. Lgs. n. 28 del 2010, e successive modifiche, è necessaria la comparizione personale delle parti davanti al mediatore, assistite dal difensore;

–     la parte può anche farsi sostituire da un proprio rappresentante sostanziale, eventualmente nella persona dello stesso difensore che l’assiste, purché dotato di apposita procura sostanziale per la mediazione obbligatoria. Tuttavia, se sceglie di farsi sostituire dal difensore, la procura speciale rilasciata a tale fine non può essere autenticata dal difensore, perché il conferimento del potere di partecipare in sua sostituzione alla mediazione non fa parte dei possibili contenuti della procura alle liti autenticabili direttamente dal difensore;

Pacifico, dunque, che la Cassazione non ha mai subordinato la possibilità di delegare a terzi la rappresentanza sostanziale del diritto dedotto in giudizio, e di cui si discute in mediazione, al conferimento di una procura notarile (ma ha soltanto escluso la legittimità della procura alle liti a conferire la rappresentanza sostanziale al di fuori del giudizio).

Avv. Elena Marino

(riproduzione riservata)

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PUBBLICATO IL

22 / 01 / 2024

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