Mutuo ipotecario: il tasso ancorato a specifici indici non integra clausola vessatoria
avv. Carla Cilea

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Si occupa di diritto civile, bancario e fallimentare nonché della gestione, valutazione ed analisi di portafogli di crediti Non Performing, secured ed unsecured. Gestione stragiudiziale delle posizioni attraverso l’interazione con debitori, i legali esterni e gli organi delle procedure. Aggiornamento delle posizioni attraverso l’utilizzo di gestionali.

N. 33/2021

Con recente ordinanza n. 18275 del 25.6.2021, la Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare che non è vessatoria la clausola – inserita in un contratto di mutuo ipotecario – attributiva all’istituto di credito del diritto di modificare il tasso di interesse applicato nell’atto (mutuo a tasso variabile).

Il caso nasce dal giudizio ordinario promosso da un mutuatario nei confronti dell’istituto mutuante, ove veniva eccepito quanto sopra visto.

Le doglianze venivano respinte sia in I, sia in II grado ed approdavano in Cassazione.

In particolare, a detta del mutuatario, il contratto di mutuo produceva interessi ultralegali non concordati tra le parti  in quanto la relativa clausola, non essendo stata doppiamente sottoscritta ritenendosi vessatoria, era da intendersi nulla.

Nella parte motiva della sentenza, il S.C. ripercorre opportunamente la disamina della facoltà della banca rispetto al c.d. ius variandi: nel caso in esame – infatti-  gli interessi maturavano e variavano seguendo il tasso ufficiale di sconto (il mutuo era datato 1996).

A parere del Collegio a nulla valeva la doglianza del mutuatario secondo cui la clausola doveva ritenersi nulla per mancata sottoscrixixone ex art. 1341 c.c.; a ciò si aggiunga che – nel merito – la CdA in II grado non aveva rilevato alcuna maturazione anomala di interessi giusta CTU depositata in I grado.

Occorre altresì ricordare, come puntualizza la Cassazione, che non ogni clausola prevedente lo ius variandi è vessatoria, ma solo quella che accorda al professionista la facoltà di modificare le disposizioni economiche del rapporto senza un giustificato motivo indicato nel contratto medesimo

Nel caso del mutuo ipotecario in esame, continua la Corte, “la modifica dell’andamento dei tassi di interesse conseguenti all’oscillazione di un parametro di riferimento, rappresenta un fatto assolutamente fisiologico (…) e introduce si un profilo di alea, la quale è normale” in tali operazioni e grava peraltro su ambedue le parti.

In definitiva, il mutuo ipotecario a tasso variabile non contiente, per la sua stessa formulazione e natura, alcuna clausola vessatoria. Anche laddove dovesse profilarsi tale ipotetica criticità, è sufficiente l’ordinaria sottoscrizione dell’atto.

Avv. Carla Cilea

(riproduzione riservata)

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PUBBLICATO IL

11 / 10 / 2021

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