NATURA UNITARIA DEL CONTRATTO DI MUTUO E PRESCRIZIONE
Officium NPL

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N. 20/2023

Di recente la Suprema Corte di Cassazione è tornata ad occuparsi di prescrizione in tema di contratto di mutuo ribadendo la natura unitaria di tale tipologia contrattuale e la decorrenza della prescrizione dalla scadenza dell’ultima rata del mutuo.

Con ordinanza n. 4232 del 10 febbraio 2023, infatti, i Giudici di legittimità – nel confermare l’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale – hanno ribadito che nel contratto di mutuo l’obbligazione gravante sul mutuatario di restituire le somme erogate costituisce un’obbligazione unitaria, seppur frazionata nel tempo, ovvero che  il pagamento delle rate configura un’obbligazione unica, in quanto le singole rate non costituiscono rapporti giuridici autonomi bensì una mera suddivisione temporale di un unico rapporto obbligatorio.

Il fatto che il debito sia frazionato in più rate non modifica la natura unitaria del contratto di mutuo, che è infatti un contratto di durata, in cui la restituzione del capitale mutuato (frazionato in rate) e il conseguente dovere di restituzione costituiscono un unicum, ovvero sia l’effetto del contratto che la sua causa di estinzione.

Poiché il dovere di restituzione è differito nel tempo, il mutuo acquista il carattere di contratto di durata e le diverse rate in cui tale obbligo restitutorio risulta ripartito non costituiscono autonome e distinte obbligazioni, indipendenti le une dalle altre (come nel caso della retribuzione e degli altri emolumenti scaturenti dal rapporto di lavoro), ma dell’unico debito scaturente dal contratto di mutuo. Pertanto, la restituzione dell’importo mutuato in più versamenti periodici costituisce nient’altro che l’adempimento parziale di un’unica obbligazione restitutoria.

La conferma della natura unitaria di tale tipologia contrattuale si rinviene anche nell’art. 1819 cc : tale norma, infatti, prevede che, quando è stata pattuita la restituzione rateale ed il mutuatario non adempia l’obbligo di pagamento anche di una sola rata, il mutuante può chiedere l’immediata restituzione dell’intero.

Il naturale corollario del carattere unitario del contratto di mutuo è che il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell’ultima rata: di conseguenza, è da quest’ultimo momento che decorre il termine decennale di prescrizione. Pertanto, non esistono tante prescrizioni quante sono le rate del mutuo in cui questo risulta frazionato, ma un unico termine di prescrizione decennale, il cui termine di decorrenza va individuato con riferimento alla scadenza dell’ultima rata del mutuo (Cass. 2004/2301; 2010/19291; 2011/17798).

Tale unicità del debito contratto, ovviamente, incide anche sul regime della prescrizione degli interessi previsti nel piano di ammortamento o degli interessi moratori. E difatti, se gli interessi sono inclusi nei pagamenti rateali, il debito di interessi segue la stessa causa del debito principale e quindi non è soggetto alla prescrizione quinquennale, con conseguente esclusione dell’applicazione dell’art. 2948, n. 4 c.c. previsto per le prestazioni periodiche scadute. La normativa di cui all’art. 2948 cc, infatti, non si applica al debito unico rateizzato in più pagamenti periodici, perché “il criterio informatore di tale disposizione normativa […] è quello di liberare il debitore dalle prestazioni scadute, quando esse siano periodiche, ossia debbano essere soddisfatte periodicamente ad anno, od in termini più brevi e, pertanto, dalla previsione di tale norma esula l’ipotesi di debito unico, rateizzato in più versamenti periodici. Di conseguenza, quando nei versamenti rateizzati sono inclusi gli interessi sulla somma dovuta, anche il debito di interessi si sottrae all’applicazione della prescrizione quinquennale, giacché identica è la causa debendi sia della prestazione principale che di quella degli interessi”. (Cass. 1994/1110, 2002/12707, 2013/18915).

La sentenza in commento ha il pregio di focalizzare l’argomento e di offrire una soluzione pratica in maniera diretta e concreta e senza lasciare spazio a dubbi, effettuando un excursus chiaro sui principi cardine in materia, ma che – ancora oggi – sono sempre più spesso oggetto di eccezioni da parte dei debitori.

Avv. Claudia Candreva

(riproduzione riservata)

 

 

 

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PUBBLICATO IL

29 / 05 / 2023

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