No alla nullità del precetto se l’atto difetta dell’informativa al debitore intimato della facoltà di proporre una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento.
Officium NPL

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N. 35/2022

Abbiamo già visto nelle scorse pubblicazioni come l’indeterminatezza della somma precettata non comporti la nullità dell’atto in quanto non prevista ex art 480 cpc.

Potrebbe accadere però che venga eccepita anche la nullità dell’atto di precetto notificato in quanto non contenente tutti gli elementi di cui all’art. 480 c.p.c. rubricato “forma del precetto” che definisce il precetto come “l’intimazione di adempiere l’obbligo risultante dal titolo esecutivo, entro un termine non minore di dieci giorni, salva l’autorizzazione di cui all’art. 482 c.p.c., con l’avvertimento che, in mancanza si procederà ad esecuzione forzata”.

Pertanto l’atto di precetto dovrà contenere necessariamente l’intimazione, l’indicazione del titolo esecutivo da cui scaturisce l’obbligo del debitore, la previsione di un termine entro il quale adempiere all’obbligo, e l’avvertimento della imminente esecuzione forzata in caso di mancato adempimento entro il termine.

Tuttavia, se da un lato il secondo comma del menzionato articolo stabilisce, a pena di nullità, che il precetto debba contenere l’indicazione delle parti, della data di notificazione del titolo esecutivo se questa è fatta separatamente, o la trascrizione integrale del titolo stesso quando è richiesta dalla legge, dall’altro nulla viene stabilito nel caso di mancanza dell’avvertimento che il debitore può con l’ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovra indebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore.

L’omesso avvertimento circa la possibilità per il debitore di accedere alle modalità alternative di soluzione della crisi, non può peraltro ritenersi incidere in alcun modo sugli effetti e sulla funzione del precetto quale atto prodromico all’inizio della esecuzione forzata.
Questo il principio, già avvalorato dal Tribunale di Roma con la sentenza n. 16698 del 26.08.2019, è stato di recente ribadito anche dal supremo Collegio.

Sul punto è intervenuta infatti la Corte di Cassazione la quale, con la sentenza n. 23343 del 26 luglio 2022 che ha stabilito “L’omissione dell’avvertimento di cui all’art. 480, comma 2, secondo periodo c.p.c. (introdotto dall’art. 13, comma 1, lett. a), del d.l. n. 83 del 2015, conv. in legge n. 132 del 2015) – che prescrive che il creditore precettante debba informare il debitore intimato dell’opportunità di proporre una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui alla legge n. 3 del 2012 – costituisce mera irregolarità e non determina la nullità del precetto”.

E’ pacifico che non si può pronunciare una nullità se non è espressamente prevista dalla legge, il che rende impraticabile il ricorso alla analogia e del tutto irrilevante l’indagine circa l’effettivo pregiudizio che il vizio dell’atto possa aver prodotto nell’interesse tutelato dalla norma.

L’avvertimento nell’atto di precetto di cui all’art.480, 2° comma c.p.c. di poter ricorrere ad un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice in ipotesi di sovraindebitamento, non è seguito da alcuna sanzione in caso di mancata osservanza dello stesso avendo soltanto l’obiettivo di promuovere o stimolare un più massiccio ricorso a dette nuove procedure.

Avv. Ester Cattaneo
(riproduzione riservata)

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PUBBLICATO IL

24 / 10 / 2022

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