Notifica tramite posta elettronica certificata: casella piena del destinatario
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N. 28/2024

Notifica tramite posta elettronica certificata: casella piena del destinatario

Nota a SS.UU. Cass. n. 28452 del 05 Novembre 2024

Con la sentenza in commento, la Corte Suprema ha dato una risposta al quesito di seguito esposto: cosa accade quando una notifica PEC non va a buon fine a causa della casella di posta elettronica certificata del destinatario che risulta piena?

La notifica tramite posta elettronica certificata è lo strumento giuridico che permette di effettuare notificazioni di atti processuali in forma digitale, consentendo di stabilire con certezza la data e l’ora in cui la notifica è avvenuta.

Tale certezza si raggiunge grazie alla ricevuta di accettazione e alla ricevuta di avvenuta consegna. La prima conferma che il messaggio è stato inviato dal mittente, mentre la seconda attesta che il messaggio è stato consegnato nella casella di posta del destinatario.

Quando il destinatario non può ricevere la notifica perché la sua casella PEC è satura, il sistema restituisce un avviso di mancata consegna.

Pur riconoscendo che l’uso della notifica tramite posta elettronica certificata ha facilitato le comunicazioni tra le parti e l’autorità giudiziaria, rendendole più efficienti, si deve prendere atto dei numerosi problemi interpretativi generati da questo strumento.

Nel caso specifico, occorre stabilire quali sono le conseguenze del mancato perfezionamento della notifica derivante dalla circostanza che la casella di posta elettronica certificata del destinatario risulta piena.

Questo scenario ha sollevato molti interrogativi legati all’individuazione del soggetto a cui imputare le conseguenze della mancata ricezione dell’atto e alle modalità di gestione della procedura di notifica. L’obiettivo principale era quello di trovare una soluzione al fine di non compromettere né la posizione del mittente né quella del destinatario della notifica.

La giurisprudenza ha avuto l’arduo compito di decidere se, nonostante l’assenza della ricevuta di avvenuta consegna, la notificazione potesse ritenersi perfezionata con imputazione in capo al destinatario della responsabilità per la mancata consegna.

Sul punto, si sono avvicendate diverse pronunce della Cassazione.

Già in passato, i giudici di legittimità hanno sostenuto che, sulla base del principio dell’autoresponsabilità del destinatario, l’avviso di mancata consegna della pec inviata dal notificante al soggetto notificato implica il perfezionamento della notificazione stessa (cfr. Cassazione civile, ordinanza 3164/2020).

Con tale pronuncia, la Corte ha ritenuto di poter applicare alle notificazioni in proprio la norma contenuta nell’art. 16, comma 6, s.l. 179/2012, dettata tuttavia nella diversa materia delle comunicazioni e notificazioni di cancelleria, ritenendo altresì che lo stesso principio si trovi affermato anche nell’art. 149-bis c.p.c., in tema di notificazioni telematiche.

Contrariamente a quanto appena enunciato, con pronunce più recenti, la Corte di Cassazione ha affermato che la mancata ricezione della ricevuta di avvenuta consegna impedisce il perfezionamento della notifica lasciando in capo al mittente l’onere di ripetere il procedimento di notifica anche con altre modalità (cfr.  ordinanze Corte di Cassazione n. 2193 del 24/1/2023 e n. 16125 del 7/6/2023).

Tale orientamento è giustificato dalla circostanza che lo stesso notificante può subito controllare l’esito della mancata consegna, tramite la ricezione dell’apposito avviso, e dare l’avvio ad una nuova notifica.

A dirimere il contrasto giurisprudenziale è intervenuta la sentenza delle Sezioni Unite in commento che, raggiungendo un punto di equilibrio, ha chiarito cosa succede quando, a causa della casella di posta elettronica certificata piena del destinatario, viene inviato il messaggio di mancata consegna con conseguente mancato perfezionamento della notifica e, nel peggiore dei casi, decorso dei termini perentori stabiliti dalla legge per la notificazione.

I giudici di legittimità hanno ribadito che la “riforma Cartabia” ha introdotto l’obbligatorietà della notifica a mezzo pec da parte del legale (art. 3-ter legge 53/1994 e art. 137 commi 6 e 7 c.p.c.), con facoltà di ricorrere alla tradizionale notifica con ufficiale giudiziario soltanto ove non sia possibile la notificazione telematica.

Riconoscendo l’importanza della ricevuta di avvenuta consegna quale condizione essenziale per il perfezionamento della notifica digitale, le Sezioni Unite si sono basate su una lettura rigorosa dell’art.3-bis della legge n. 53/1994 statuendo con chiarezza il seguente principio di diritto:

«Nel regime antecedente alla modifica normativa recata dal d.lgs. n. 149 del 2022, la notificazione a mezzo PEC eseguita dall’avvocato ai sensi dell’art. 3-bis della legge n. 53 del 1994 non si perfeziona nel caso in cui il sistema generi un avviso di mancata consegna, anche per causa imputabile al destinatario (come nell’ipotesi di saturazione della casella di PEC), ma solo se sia generata la ricevuta di avvenuta consegna (RdAC)

Come è noto, anche nel processo civile, l’utilizzo degli strumenti telematici comporta una “collaborazione tecnologica” da parte del destinatario delle notifiche e delle comunicazioni.

In tale ottica, l’avvocato deve disporre di una propria casella pec funzionante e assicurare la capienza ricettiva della stessa.

Lasciare la casella di posta elettronica certificata piena non solo non consente alla stessa di essere funzionale, ma è espressione dell’incuria del suo titolare. Proprio tale comportamento si concretizza, nel mancato adempimento del dovere di collaborazione tecnologica.

Tuttavia, è chiaro che questa condotta non deve avvantaggiare chi sia responsabile di tale incuria.

Secondo la Corte, la normativa richiede espressamente la ricevuta di avvenuta consegna senza prevedere eccezioni. Ciò significa che, anche nel caso di casella piena, il notificante deve riattivare la procedura secondo le regole tradizionali, non potendo considerare la notifica completata solo con la ricevuta di accettazione.

Nelle motivazioni della sentenza, si precisa che una diversa interpretazione recherebbe conseguenze ingiuste per il mittente della notifica, obbligando lo stesso a sostenere gli oneri di una gestione negligente della pec da parte del destinatario.

Allo stesso tempo, la Corte bilancia queste considerazioni con il diritto del destinatario di ricevere correttamente la notifica, sottolineando la necessità di rispettare le norme tecniche del sistema di posta elettronica certificata che riconoscono alla ricevuta di avvenuta consegna la funzione di certificazione della consegna.

La sentenza n. 28452 del 5 novembre 2024, pronunciata dalle Sezioni Unite della Cassazione un principio di diritto chiaro che mette ordine nella giurisprudenza contrastante e tutela il diritto alla difesa del destinatario: nel caso in cui la notifica non si perfeziona perché la casella pec del destinatario è piena, il mittente ha l’onere di attivare nuovamente il procedimento di notifica.

Dott.ssa Domenica Caradonna

(riproduzione riservata)

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PUBBLICATO IL

08 / 12 / 2024

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