N. 9/2024
Nullità del mutuo e consequenziale inefficacia delle garanzie fondiarie ottenute da terzi
La Prima Sezione della Corte di Cassazione, con sentenza n. 3462 del 7 febbraio 2024, ha stabilito che, in tema di mutuo fondiario, l’eventuale declaratoria di nullità del contratto per violazione del limite di finanziabilità, non può comportare l’inefficacia delle garanzie che, in aggiunta al beneficio fondiario, la banca finanziatrice abbia ottenuto da un terzo, per la restituzione dell’importo oggetto del mutuo.
La vicenda sottoposta all’attenzione del Tribunale di Cagliari trae origine dalla domanda di insinuazione allo stato passivo della Banca respinta dal giudice delegato in adesione a quanto contestato dal curatore del fallimento, attesa la nullità del contratto di mutuo fondiario poiché stipulato in violazione del limite di finanziabilità.
Nel caso di specie, il giudice di merito, respingendo l’opposizione allo stato passivo proposta dalla Banca, aveva ritenuto la nullità del mutuo fondiario perché concesso in violazione del limite di finanziabilità di cui all’art. 38 TUB, traendone la conseguenza dell’inefficacia delle garanzie accordate da un terzo per l’adempimento del debito restitutorio.
Secondo il pronunciamento della Corte di Cassazione, tale assunto della consequenziale inefficacia delle garanzie ulteriori al beneficio fondiario è da ritenersi errato giuridicamente.
Come è noto, infatti, l’orientamento del Tribunale di Cagliari è stato contraddetto dal principio di diritto delle Sezioni Unite, secondo cui: “In tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità di cui all’articolo 38, secondo comma, del d.lgs. n. 385 del 1993, non è elemento essenziale del contenuto del contratto, non trattandosi di norma determinativa del contenuto del contratto o posta a presidio della validità dello stesso, ma di un elemento meramente specificativo o integrativo dell’oggetto del contratto; non integra norma imperativa la disposizione – qual è quella con la quale il legislatore ha demandato all’Autorità di vigilanza sul sistema bancario di fissare il limite di finanziabilità nell’ambito della «vigilanza prudenziale» (Cass. S.U. 33719/2022).
A ogni modo e a prescindere da tale pronuncia, la questione sottesa al caso di specie non riguardava in sé il contratto di mutuo fondiario, bensì la sorte delle garanzie ottenute in funzione restitutoria dalla banca finanziatrice, tramite atti dispositivi di un soggetto diverso dal mutuatario.
Secondo la Corte, quindi, l’indirizzo al quale il Tribunale di Cagliari ha aderito – secondo il quale il limite di finanziabilità ex art. 38, secondo comma, TUB, è elemento essenziale del contenuto del contratto, tanto che il suo mancato rispetto ne determina la nullità – non è invocabile ove non sia in discussione il beneficio fondiario.
Pertanto, la nullità del mutuo fondiario per eccedenza del finanziamento – quand’anche si reputasse di non concordare con la motivazione spesa dalle Sezioni Unite – non comporterebbe l’inefficacia delle garanzie che, in aggiunta al beneficio fondiario, la banca finanziatrice avesse ottenuto da un terzo col fine di assicurarsi per altra via l’adempimento del credito restitutorio.
Dal che la decisione della Corte di cassare il decreto del Tribunale di Cagliari, quale che sia la tesi da prediligere in ordine alla questione del mutuo fondiario eccedente il limite di finanziabilità.
Avv. Eliana Di Maria
(riproduzione riservata)