N. 27/2024
Nullità della clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c.
Con la recente ordinanza n. 20648 del 24 luglio 2024, la Corte di Cassazione ha sancito la nullità parziale di un contratto di fideiussione concluso a garanzia delle obbligazioni bancarie, in relazione a una clausola di rinuncia ai termini di cui all’art. 1957 c.c.
Come noto, il comma 1 dell’art. 1957 c.c. consente al creditore di agire contro il fideiussore anche dopo la scadenza dell’obbligazione principale, a condizione che, entro sei mesi dalla scadenza, il creditore stesso abbia rivolto le proprie pretese al debitore e proseguito, per quanto possibile, le relative azioni nei suoi confronti.
Nel caso di specie, il ricorrente si era opposto al decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti in forza di una fideiussione prestata alla banca resistente in relazione alle obbligazioni di una società poi dichiarata fallita, in cui era presente una clausola che imponeva al fideiussore di pagare “a semplice richiesta scritta”. L’opposizione era stata rigettata nei primi due gradi di giudizio, avendo i giudici di merito ritenuto valida la clausola contenente la deroga convenzionale all’art. 1957 c.c.
Con l’ordinanza in commento, i giudici di legittimità hanno ribaltato l’esito del giudizio, definendo l’art. 1957 c.c. come una “norma protettiva del fideiussore”, che non può essere derogata dalla pattuizione dell’obbligo di pagare “a semplice richiesta scritta” o da clausole di analogo tenore.
In considerazione di quanto sopra, resta fermo in capo alla banca l’obbligo di agire in giudizio (non essendo sufficiente, per consolidata giurisprudenza, una mera diffida stragiudiziale) nei confronti del debitore principale entro il termine di sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione principale, ovvero, laddove si trattasse di soggetto fallito, dalla sentenza dichiarativa del fallimento, occorrendo, in quest’ultimo caso, che il creditore proponga domanda di insinuazione al passivo.
Avv. Marco Falappi
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