N. 1/2024
Nullità di un contratto di mutuo ipotecario concluso con un consumatore derivante dalla presenza di clausole abusive: prescrizione delle azioni di restituzione, obblighi di verifica del professionista e limiti al diritto di ritenzione
CGUE, Sezione IXª, 14 dicembre 2023, TL e WE c. Curatore fallimentare della Getin Noble Bank S.A. (Causa C-28/22)
Con sentenza del 14 dicembre 2023 la Nona Sezione Civile della Corte di giustizia dell’Unione europea, chiamata a pronunciarsi, su domanda del Sąd Okręgowy wWarszawie (Tribunale regionale di Varsavia), sull’interpretazione dell’art. 6, par. 1, e dell’art. 7, par. 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, presentata nell’ambito della controversia interna tra due consumatori (TL e WE), da un lato, e il curatore fallimentare della Getin Noble Bank S.A. (già Getin Noble Bank S.A.), ha dichiarato che dette disposizioni devono essere interpretate nel senso che:
- «ostano a un’interpretazione giurisprudenziale del diritto nazionale secondo la quale, a seguito dell’annullamento di un contratto di mutuo ipotecario concluso con un consumatore da un professionista, a causa di clausole abusive ivi contenute, il termine di prescrizione dei crediti del professionista derivanti dalla nullità di detto contratto inizia a decorrere unicamente dalla data in cui il contratto diviene definitivamente inopponibile, mentre il termine di prescrizione dei crediti del consumatore derivanti dalla nullità del medesimo contratto inizia a decorrere dalla data in cui quest’ultimo è venuto a conoscenza, o avrebbe dovuto ragionevolmente venire a conoscenza, della natura abusiva della clausola comportante tale nullità»
Con tale dichiarazione la Corte sovranazionale risponde alle questioni pregiudiziali prima e terza riguardanti la rilevata asimmetria dei rimedi giuridici previsti dalla ustawa – Kodeks cywilny (legge recante il codice civile), come modificata ustawa – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (legge sulla modifica della legge recante il maggio codice civile e di alcune altre leggi) del 13 aprile 2018 e secondo l’interpretazione accolta, con risoluzione del 7 maggio 2021, dal Sąd Najwyższy (Corte suprema polacca), da un lato, per i professionisti e, dall’altro, per i consumatori, in ordine al dies a quo del termine di prescrizione delle azioni di restituzione derivanti dalla nullità di un contratto in quanto contenente clausole abusive[1], ritenendola, in primo luogo, di possibile violazione del principio di effettività[2], secondo cui le modalità di attuazione della tutela dei consumatori prevista dalla direttiva 93/13 non devono essere strutturate in modo da rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione, e, in secondo e ultimo luogo, di possibile compromissione dell’effetto dissuasivo che l’art. 6, par. 1, della direttiva 93/13, in combinato disposto con l’art.7, par. 1, della stessa direttiva, intende collegare alla constatazione del carattere abusivo delle clausole contenute nei contratti conclusi con i consumatori da un professionista[3].
- «non ostano a un’interpretazione giurisprudenziale del diritto nazionale secondo la quale non spetta al professionista che abbia stipulato un contratto di mutuo ipotecario con un consumatore verificare se quest’ultimo sia a conoscenza degli effetti dell’eliminazione delle clausole abusive contenute in tale contratto o dell’impossibilità che il contratto resti vincolante qualora tali clausole fossero eliminate»
La Corte di Lussemburgo risponde così alla seconda questione pregiudiziale sollevata dal Tribunale regionale di Varsavia, adducendo a motivo che, se è vero «che il sistema previsto dalla direttiva 93/13 non può ostare a che le parti di un contratto pongano rimedio al carattere abusivo di una clausola che esso contiene modificandola per via contrattuale, purché, da un lato, la rinuncia da parte del consumatore a far valere il carattere abusivo di tale clausola derivi dal suo consenso libero e informato e, dall’altro, la nuova clausola modificatrice non sia a sua volta abusiva, […] rimane il fatto che sia una siffatta rinuncia sia il carattere abusivo della nuova clausola modificativa possono essere oggetto di una nuova controversia[4]» e che, pertanto, «sebbene spetti agli istituti di credito organizzare le loro attività in modo conforme alla direttiva 93/13[5] […], resta il fatto che un istituto di credito non è tenuto a verificare se un consumatore con il quale ha concluso un contratto di mutuo ipotecario sia a conoscenza degli effetti dell’eliminazione delle clausole abusive contenute in tale contratto».
- «ostano a un’interpretazione giurisprudenziale del diritto nazionale secondo la quale, qualora un contratto di mutuo ipotecario concluso con un consumatore da un professionista non possa più restare vincolante dopo l’eliminazione delle clausole abusive ivi contenute, il professionista può far valere un diritto di ritenzione che gli consente di subordinare la restituzione delle prestazioni che ha ricevuto dal consumatore alla presentazione, da parte di quest’ultimo, di un’offerta di restituzione delle prestazioni che egli ha a sua volta ricevuto da detto professionista o di una garanzia relativa alla restituzione di queste ultime prestazioni, qualora l’esercizio, da parte del professionista, di tale diritto di ritenzione comporti la perdita, per il consumatore, del diritto di percepire interessi di mora a partire dalla scadenza del termine impartito al professionista per l’esecuzione, dopo che quest’ultimo abbia ricevuto l’invito a restituire le prestazioni che gli erano state pagate in esecuzione di detto contratto.»
Con questa dichiarazione la Corte di Giustizia risponde al quinto e ultimo[6] quesito postole dal Sąd Okręgowy wWarszawie portando a ragione che «l’effettività della tutela conferita ai consumatori dalla direttiva 93/13 sarebbe compromessa se questi ultimi, quando invocano i diritti che essi traggono da tale direttiva, fossero esposti al rischio di non percepire interessi di mora sulle somme che devono essere loro restituite a causa dell’invalidità di tale contratto a partire dalla scadenza del termine impartito al professionista interessato per l’esecuzione, dopo che esso abbia ricevuto l’invito a restituire tali somme».
Avv. Domenico Pone
(riproduzione riservata)
[1] Secondo l’interpretazione del diritto polacco accolta dal Sąd Najwyższy nella sua risoluzione del 7 maggio 2021, corrispondente, per il consumatore, alla data di proposizione del reclamo giurisdizionale e, per il professionista, al giorno in cui la sentenza che dichiara la nullità del contratto di mutuo ipotecario di cui trattasi sia divenuta definitiva.
[2] In primo luogo, in mancanza di una disciplina specifica dell’Unione in materia, le modalità di attuazione della tutela dei consumatori prevista dalla direttiva 93/13 rientrano nell’ordinamento giuridico interno degli Stati membri, in virtù del principio dell’autonomia procedurale di questi ultimi. Tali modalità non devono tuttavia essere meno favorevoli di quelle che disciplinano situazioni analoghe di natura interna (principio di equivalenza) né essere strutturate in modo da rendere in pratica impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione (principio di effettività). In secondo luogo, per quanto riguarda il principio di effettività, ciascun caso in cui si ponga la questione se una disposizione procedurale nazionale renda impossibile o eccessivamente difficile l’applicazione del diritto dell’Unione deve essere esaminato tenendo conto della collocazione di detta disposizione nell’insieme della procedura, dello svolgimento e delle peculiarità della stessa, dinanzi ai vari organi giurisdizionali nazionali. Sotto tale profilo si devono considerare, se necessario, i principi che sono alla base del sistema giurisdizionale nazionale, quali la tutela dei diritti della difesa, il principio di certezza del diritto e il regolare svolgimento del procedimento (v. CGUE, Sezione IXª, sentenza dell’8 settembre 2022, E.K., S.K. c D.B.P., e B.S., W.S. c. M., e B.S., Ł.S. c. M. (Cause riunite da C-80/21 a C-82/21).
[3] Cfr., in tal senso, CGUE, Sezione IVª, sentenza del 15 giugno 2023, Arkadiusz Szcześniak c. Bank M. S.A (Causa C‑520/21), punto 58 e giurisprudenza ivi citata.
[4] Cfr., in tal senso, CGUE, Sezione VIIª, sentenza del 29 aprile 2021, I.W., R.W. c. Bank BPH S.A. (Causa C‑19/20), punti da 49 a 51.
[5] Cfr., in tal senso, CGUE, Sezione IVª, sentenza del 15 giugno 2023, Arkadiusz Szcześniak c. Bank M. S.A (Causa C‑520/21), punto 83.
[6] Alla luce della risposta fornita alle questioni prima e terza, la Corte ha ritenuto che non occorresse rispondere alla quarta questione, sollevata per l’ipotesi in cui la direttiva 93/13 non ostasse a che le domande di restituzione del consumatore si prescrivano indipendentemente dalla prescrizione dei crediti del professionista.