N. 21/2021
“L’opposizione a decreto ingiuntivo concesso in materia di controversie locatizie, come tale soggetta al rito speciale di cui all’art. 447bis c.p.c., che sia erroneamente proposta con citazione, deve ritenersi tempestiva, se entro il termine di cui all’art. 641 c.p.c. avvenga l’iscrizione a ruolo mediante deposito in cancelleria dell’atto di citazione, non potendo trovare applicazione il D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 4 il quale concerne i giudizi di primo grado erroneamente introdotti in forme diverse da quelle prescritte da tale decreto legislativo e non anche i procedimenti di natura impugnatoria, come l’opposizione a decreto ingiuntivo”.
Così il testo dell’ordinanza Cass. n.13556 del 18.5.2021 la quale invoca l’intervento delle Sezioni Unite affinchè si pronuncino circa la qualificazione – di impugnazione o di giudizio ordinario di cognizione – dell’opposizione a decreto ingiuntivo.
Sebbene tale arresto viene in rilievo nell’ambito di una controversia soggetta al rito locatizio, appare chiaro che l’interesse per l’eventuale pronuncia spiegherebbe effetto anche sulle opposizioni c.d. ordinarie nell’ambito del diritto bancario.
Come noto agli “addetti ai lavori”, la giurisprudenza di legittimità ritiene che l’opposizione a decreto ingiuntivo non introduce un giudizio autonomo, ma costituisce solo una fase del giudizio già pendente a seguito del ricorso del creditore che si svolge secondo le norme del procedimento (Cass. sez. un., 7.07.1993).
Muovendo da tale presupposto, è da tempo assodata la qualificazione dell’opponente come attore formale ma convenuto sostanziale, regolandosi di conseguenza le parti con le ordinarie regole e preclusioni processuali.
La questione giuridica in esame trae origine dall’impugnazione, da parte di una ASL, della sentenza con la quale veniva dichiarata inammissibile l’opposizione a ingiunzione (previo mutamento di rito, trattandosi di indennità di occupazione e rimborso oneri condominiali) promossa dalla ridetta azienda nei confronti del preteso creditore.
L’Azienda Sanitaria proponeva erroneamente l’opposizione a decreto ingiuntivo con atto di citazione che veniva depositato in cancelleria oltre i termini di cui all’art. 641 c.c. e
ciò bastava per la declaratoria di inammissibilità dell’opposizione.
In II grado, l’Azienda Sanitaria eccepiva la violazione dell’art. 4 D.Lgs. n.150/2011, il quale, nel caso di mutamento di rito, prevede che vengano fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali secondo le norme del rito seguito prima del mutamento.
La Corte territoriale, pur in parte motiva abbracciando la tesi dell’appellante, rigettava il gravame dichiarando l’Azienda decaduta ex art. 346 c.p.c. per non avere la stessa prospettato alcuna questione di merito limitandosi a richiedere la mera riforma della pronuncia di I grado.
Da tale ultima questione prende le mosse il giudizio di Cassazione introdotto dalla ASL, giudizio nel quale interponeva ricorso incidentale l’originaria opposta la quale puntualizzava la non applicabilità della norma di cui al D.Lgs. n. 150/2011 con le conseguenze sopra viste.
E’ di tutta evidenza che l’eventuale qualificazione dell’opposizione quale giudizio ordinario tout-court, sarebbe foriera di un riposizionamento dei ruoli con interessanti conseguenze nell’ambito della mediazione e delle preclusioni processuali nella fase dell’opposizione.
Non ci resta che attendere.
Avv. Giangiacomo Ciceri
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