N. 10/2024
Pignoramento di crediti verso terzi: le modifiche introdotte dall’art. 25 del d.l. 2 marzo 2024, n. 19 recante «Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»
Il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 marzo 2024, n. 52, reca «ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)» e tra queste rilevano, quantomeno per gli operatori del recupero del credito, quelle «in materia di pignoramento di crediti verso terzi» contenute all’art. 25, che:
al suo primo comma, prevede:
a) la sostituzione del primo periodo del primo comma dell’art. 546 c.p.c., con il seguente:
«Dal giorno in cui gli è notificato l’atto previsto nell’articolo 543, il terzo è soggetto agli obblighi che la legge impone al custode relativamente alle cose e alle somme da lui dovute, nei limiti dell’importo del credito precettato aumentato di 1.000,00 euro per i crediti fino a 1.100,00 euro, di 1.600,00 euro per i crediti da 1.100,01 euro fino a 3.200,00 euro e della metà per i crediti superiori a 3.200,00 euro»;
b) l’inserimento, dopo l’art. 551 c.p.c., dell’art. 551-bis (Efficacia del pignoramento di crediti del debitore verso terzi), che:
al primo comma prevede che, «[s]alvo che sia già stata pronunciata l’ordinanza di assegnazione delle somme o sia già intervenuta l’estinzione o la chiusura anticipata del processo esecutivo, il pignoramento di crediti del debitore verso terzi perde efficacia decorsi dieci anni dalla notifica al terzo del pignoramento o della dichiarazione di interesse di cui al secondo comma.
al secondo comma prevede che, «[a]l fine di conservare l’efficacia del pignoramento, nei due anni antecedenti alla scadenza del termine decennale di cui al primo comma il creditore pignorante o il creditore intervenuto a norma dell’articolo 525 può notificare a tutte le parti e al terzo una dichiarazione di interesse al mantenimento del vincolo pignoratizio. La dichiarazione contiene l’indicazione della data di notifica del pignoramento, dell’ufficio giudiziario innanzi al quale è pendente la procedura esecutiva, delle parti, del titolo esecutivo e del numero di ruolo della procedura, nonché l’attestazione che il credito persiste. Se la dichiarazione di interesse è notificata dal creditore intervenuto, la stessa contiene anche la data di deposito dell’atto di intervento. La dichiarazione di interesse è depositata nel fascicolo dell’esecuzione, a pena di inefficacia della stessa, entro dieci giorni dall’ultima notifica. Se il pignoramento è eseguito nei confronti di più terzi, l’inefficacia del medesimo si produce solo nei confronti dei terzi rispetto ai quali non è notificata e depositata la dichiarazione di interesse.
al secondo comma prevede che, «[i]n mancanza della notifica della dichiarazione di interesse di cui al secondo comma, il terzo è liberato dagli obblighi previsti dall’articolo 546 decorsi sei mesi dalla scadenza del termine di efficacia del pignoramento previsto dal primo comma.
al terzo comma che «[i]l processo esecutivo si estingue di diritto decorsi dieci anni dalla notifica al terzo del pignoramento o della successiva dichiarazione di interesse o, se i terzi sono più, dall’ultima delle notifiche ai medesimi;
al quarto comma che «[l]e disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche se l’esecuzione è sospesa»;
c) all’articolo 553 c.p.c., l’aggiunta:
1) al primo comma, dopo il primo periodo, dei seguenti: «La notifica dell’ordinanza di assegnazione è accompagnata da una dichiarazione nella quale il creditore indica al terzo i dati necessari per provvedere al pagamento previsti dall’articolo 169-septies delle disposizioni per l’attuazione del presente codice. L’obbligo di pagamento decorre, per il terzo, dalla notifica dell’ordinanza di assegnazione e della dichiarazione di cui al secondo periodo»;
2) dopo il terzo comma i seguenti: «I crediti assegnati cessano di produrre interessi nei confronti del debitore e del terzo se l’ordinanza di assegnazione non è notificata al terzo entro novanta giorni dalla sua pronuncia o dalla sua comunicazione, unitamente alla dichiarazione di cui al primo comma, secondo periodo. Gli interessi riprendono a decorrere dalla data della notifica dell’ordinanza e della dichiarazione.
L’ordinanza di assegnazione, pronunciata entro il termine previsto dall’articolo 551-bis, primo comma, diventa inefficace se non è notificata al terzo entro i sei mesi successivi alla scadenza del medesimo termine di cui all’articolo 551-bis , primo comma.
Fermo quanto previsto dal primo comma, terzo periodo, l’ordinanza di assegnazione è comunicata dalla cancelleria ai terzi pignorati i cui indirizzi di posta elettronica certificata risultano dai pubblici elenchi o che hanno eletto domicilio digitale speciale ai sensi dell’articolo 3-bis, comma 4 -quinquies, del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82»;
d) all’art. 630, secondo comma, c.p.c., al secondo periodo,
dopo le parole: «a cura del cancelliere» delle seguenti «alle parti,»
dopo le parole: «fuori dall’udienza», sono inserite le seguenti: «e, in ogni caso, ai terzi pignorati i cui indirizzi di posta elettronica certificata risultano dai pubblici elenchi o che hanno eletto domicilio digitale speciale ai sensi dell’articolo 3-bis, comma 4-quinquies, del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82».
al suo secondo comma, prevede:
a) l’aggiunta all’art. 36 disp. att. c.p.c. del seguente comma: «Il terzo pignorato può accedere al fascicolo senza necessità di autorizzazione del giudice»;
b) al Titolo IV delle disp. att. c.p.c., alla rubrica del Capo II, dopo la parola «mobiliare», l’aggiunta delle seguenti: «e presso terzi»;
c) l’inserimento dopo l’articolo 169-sexies att. c.p.c. dell’art. 169-septies (Informazioni necessarie al pagamento dei crediti assegnati), secondo cui:
«La dichiarazione prevista dall’articolo 553, primo comma, del codice contiene le seguenti informazioni:
1) il numero di ruolo della procedura, l’indicazione del titolo esecutivo, i dati anagrafici e il codice fiscale del creditore e, se diverso, anche del destinatario del pagamento;
2) l’importo dovuto, comprensivo del dettaglio degli interessi, degli accessori e delle spese;
3) l’identificativo del conto di pagamento ovvero l’indicazione di altra modalità di esecuzione del pagamento».
al suo terzo comma, prevede che l’articolo 551-bis c.p.c., introdotto dal comma 1, lettera b), si applica anche alle procedure esecutive pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il pignoramento di crediti presso terzi pendente da almeno otto anni alla data di entrata in vigore del presente decreto perde efficacia se il creditore procedente o il creditore intervenuto non procedono alla notifica della dichiarazione di interesse al mantenimento del vincolo pignoratizio entro il termine di due anni a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto;
al suo quarto comma, prevede, invece, che i crediti già assegnati ai sensi dell’art. 553 c.p.c. al 2 marzo 2024 (data di entrata in vigore del decreto) cessano di produrre interessi se l’ordinanza di assegnazione, che non sia stata antecedentemente notificata, non è notificata al terzo entro novanta giorni dalla data medesima unitamente alla dichiarazione di cui all’art. 553, primo comma, secondo periodo, introdotto dal decreto, e che gli interessi riprendono a decorrere dalla data della notifica dell’ordinanza e della dichiarazione;
al suo quinto e ultimo comma, prevede, infine, che, se, al 2 marzo 2024 sono decorsi almeno otto anni dalla notifica al terzo del pignoramento ed è stata pronunciata ordinanza di assegnazione, quest’ultima perde efficacia se non è notificata nel termine di due anni 2 marzo 2024 e il terzo è liberato dagli obblighi previsti dall’articolo 546 c.p.c.
Dott.ssa Licia Gallegioni
(riproduzione riservata)