N. 24/2021
L’opposizione agli atti esecutivi svolta dal debitore – che ritiene nullo il pignoramento avente ad oggetto una quota parte che esorbita il proprio diritto reale sul bene – è inammissibile e non comporta la nullità del pignoramento medesimo.
Quanto sopra è statuito dalla recente sentenza n. 15085 resa dalla Cassazione nel maggio scorso, nella quale veniva dichiarato inammissibile il ricorso per Cassazione interposto dal debitore per i suesposti motivi.
Nel merito, una società incardinava pignoramento immobiliare nei confronti del proprio debitore e sulla scorta di mutuo ipotecario.
Una volta incardinata l’azione, il debitore proponeva opposizione agli atti esecutivi deducendo la nullità del pignoramento in quanto lo stesso effettuato per l’intero sugli immobili cauzionali anziché sul 50% quale effettiva quota di proprietà.
L’opposizione veniva rigettata sia in primo, sia in secondo grado.
In particolare, la Corte territoriale, riteneva che – al momento della notifica del pignoramento – i beni assoggettati all’esecuzione fossero integralmente di proprietà dell’esecutato, essendo intervenuto solo successivamente il trasferimento di una quota di proprietà in favore di terzi.
Per tali motivi l’esecuzione doveva, al più, ritenersi valida ed efficace nei limiti della quota di titolarità del debitore.
Ricorreva in Cassazione il debitore censurando genericamente le valutazioni rese dalla Corte d’Appello in punto validità del vincolo pignoratizio sulle quote colpite, non argomentando alcunchè sul motivo per il quale la corte territoriale avesse erroneamente argomentato in fatto o in diritto.
Eccepiva poi per la prima volta in tale sede l’estinzione dell’esecuzione.
Come sopra anticipato, la Cassazione ha bollato come inammissibile il ricorso statuendo che il vincolo deve ritenersi limitato alla effettiva quota di proprietà del debitore e tale circostanza impedisce l’integrarsi della nullità dell’esecuzione.
L’eventuale pignoramento eccedente la quota di proprietà del debitore è censurato con la mera inefficacia e limitatamente a tale quota.
Peraltro, l’eventuale legittimato attivo a proporre opposizione non sarebbe certo il soggetto opponente, bensì il terzo proprietario erroneamente esecutato.
Con tali argomentazioni, ne è discesa l’inammissibiltà dell’opposizione e la salvezza dell’azione esecutiva.
Avv. Giangiacomo Ciceri