N. 31/2023
Principi in materia di cancellazione della trascrizione del pignoramento
Con l’ordinanza n. 23941 del 07.08.2023 la Corte di Cassazione ha affermato alcuni rilevanti principi in materia di cancellazione della trascrizione del pignoramento.
L’ordinanza trae origine da una procedura esecutiva, nell’ambito della quale il debitore esecutato otteneva un provvedimento che ordinava l’immediata cancellazione della trascrizione del pignoramento immobiliare, quale conseguenza della chiusura anticipata della procedura esecutiva già disposta con un precedente provvedimento, a sua volta oggetto di una precedente, distinta e autonoma opposizione agli atti esecutivi, non ancora definita in sede di merito.
Avverso il provvedimento di cancellazione veniva formulata opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 cpc, che veniva rigettato, e che veniva a sua volta impugnato con il ricorso in Cassazione de quo.
La società ricorrente ha dedotto che non poteva disporsi l’immediata cancellazione della trascrizione del pignoramento, in pendenza dell’opposizione avverso il provvedimento di chiusura anticipata della procedura esecutiva che ne costituiva il presupposto e a prescindere dal suo definitivo esito.
Il Giudice dell’opposizione respingeva il ricorso affermando il principio di diritto in base al quale è legittimo un provvedimento con cui il giudice dell’esecuzione, in pendenza di opposizione agli atti esecutivi avverso un suo precedente provvedimento di chiusura anticipata del processo esecutivo, disponga l’immediata cancellazione della trascrizione del pignoramento, senza subordinarla all’esito negativo della precedente opposizione e, quindi, alla definitività del provvedimento di chiusura.
La Suprema Corte, cui poi la questione è stata deferita, ha espresso un diverso avviso affermando che la cancellazione della trascrizione del pignoramento, benché essa vada sempre ordinata quale conseguenza della chiusura anticipata del processo esecutivo, come del resto della sua estinzione in senso tecnico, può in concreto avvenire solo una volta che sia divenuto definitivo il provvedimento che ne costituisce il presupposto, per mancata opposizione (o del reclamo, trattandosi di estinzione in senso tecnico) nei termini, ovvero in conseguenza del rigetto, con sentenza definitiva, dell’opposizione o del reclamo che siano stati in concreto proposti avverso lo stesso.
A supporto di tale conclusione la Corte di Cassazione ha argomentato che la cancellazione della trascrizione del pignoramento, in virtù della disciplina della pubblicità degli atti aventi ad oggetto i beni immobili, una volta avvenuta, avrebbe effetti irreversibili sul processo esecutivo, che renderebbero di fatto inutile la stessa prosecuzione del giudizio di opposizione (o di reclamo) avverso l’atto che ne costituisce il presupposto, in quanto essa determinerebbe, nei confronti dei terzi (quanto meno di buona fede), la definitiva prevalenza degli atti dispositivi del bene pignorato eventualmente trascritti dopo la trascrizione del pignoramento, vanificando gli effetti di quest’ultimo, anche in caso di successivo accoglimento dell’opposizione.
In sostanza, una volta cancellata la trascrizione del pignoramento, anche l’accoglimento dell’opposizione agli atti esecutivi del provvedimento di chiusura anticipata dell’esecuzione (o l’accoglimento del reclamo avverso il provvedimento di estinzione della stessa) potrebbe al più giustificare una nuova trascrizione, ma in nessun caso potrebbe determinare, in pregiudizio dei terzi di buona fede che abbiano frattanto operato trascrizioni in proprio favore, la conservazione, ex tunc, degli effetti della prima trascrizione, come se essa non fosse stata mai cancellata.
Ne consegue che la cancellazione della trascrizione del pignoramento, che va certamente disposta quale conseguenza della chiusura anticipata o dell’estinzione in senso tecnico del processo esecutivo, deve essere comunque sempre intesa come subordinata, nella sua effettiva attuazione in concreto, alla definitività del provvedimento che ne costituisce il presupposto, in virtù della mancata contestazione dello stesso nei termini di legge, ovvero del definitivo rigetto dell’opposizione agli atti esecutivi o del reclamo con i quali esso sia stato contestato.
Avv. Raffaella Caputo
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