N. 20/2021
In un contesto pandemico che stiamo vivendo, le procedure di composizione della crisi assumono ancora maggior rilevanza.
Per tale ragione è utile approfondire la tematica relativa alla liquidazione del patrimonio del debitore che si trova in stato di sovraindebitamento, disciplinata dall’art 14 ter della L. 3 del 27 gennaio 2012 (denominata “legge antisuicidi”), peraltro oggetto di riforma con il D.l. del 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176 (in S.O. n. 43, relativo alla G.U. 24/12/2020, n. 319.
In particolare, è opportuno soffermarsi nel caso in cui l’attivo da ripartire in favore dei creditori rinviene dai flussi reddituali mensili senza liquidazione di ulteriore attivo mobiliare o immobiliare ed in assenza di finanza esterna, nel rispetto delle cause legittime di prelazione.
Ai fini della determinazione dell’importo destinato alla massa creditoria, occorre innanzitutto detrarre dal reddito mensile netto l’ammontare delle spese di produzione del reddito e quanto necessario per il mantenimento del debitore e della sua famiglia in misura pari all’ammontare dell’assegno sociale (nel 2021 pari ad € 460,28) aumentato della metà, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell’ISEE prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.
Fermo restando quanto sopra, occorre tener conto dell’orientamento di alcune Corti di merito che, nel fissare i limiti di cui all’art. 14 ter comma 6 lettera b), applicano per estensione alla procedura in esame quanto statuito dall’art 545 c.p.c. (Cfr. Tribunale di Milano, decreto in sede di reclamo RG sovraindebitamento 190/2018, Est. Dott. Sergio Rossetti, Presidente Dott. Paluchowski);
Un altro aspetto da considerare, in un’ottica di recuperabilità del credito, è sugli effetti dei pignoramenti presso terzi o cessioni del quinto vantate nei confronti del debitore che intende procedere alla liquidazione del patrimonio.
La giurisprudenza di merito ritiene la cessione del quinto assimilabile alla vendita di cosa futura che si perfeziona con il semplice consenso ed ha l’effetto di obbligare le parti ad
eseguire la prestazione. L’effetto traslativo si verifica, però, solamente quando il credito viene ad esistenza, e non prima (inter alia, Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 551 del 17/01/2012; conforme Cass. Sez. 1, Sentenza n. 17590 del 31/08/2005). Conseguentemente in caso di fallimento del cedente, anche se la cessione è stata tempestivamente notificata o accettata ex art. 2914 n. 2 cod. civ., essa non è opponibile al fallimento se alla data della dichiarazione di fallimento il credito non era ancora sorto e non si era verificato l’effetto traslativo della cessione.
In forza di tale principio, è pacifico che la cessione del quinto o l’assegnazione invito domino disposta con ordinanza non siano opponibili, in quanto il pagamento eseguito post fallimento, ancorché conseguente ad un accordo stipulato in precedenza, è inefficace ai sensi dell’art. 44 l.f.
Pertanto, se si tiene conto della natura concorsuale del sovraindebitamento – sancita dallo stesso legislatore – non può che ritenersi applicabile il principio per cui i crediti debbano intendersi interamente scaduti al momento dell’apertura del concorso dei creditori che nella liquidazione del patrimonio (assolutamente sovrapponibile per caratteristiche alla procedura fallimentare), coincide con il provvedimento di apertura della liquidazione atteso che l’art.14 undecies prevede che i beni sopravvenuti sono oggetto della procedura, per cui all’evidenza la cessione del quinto a favore del cessionario cessa con l’apertura della procedura.
In conclusione, un creditore, nell’ipotesi in cui il debitore otterrà l’apertura della liquidazione del patrimonio, ai fini della determinazione delle attività svolte e da svolgere per il recupero del credito dovrà tenere in massima considerazione sia la situazione reddituale e familiare del debitore che la non opponibilità di cessioni del quinto e ppt ottenute nei confronti di quest’ultimo.