N. 7/2021
In ambito di Npl, spesso le cessioni avvengono in blocco ed il cessionario acquista il credito sulla base delle dichiarazioni della cedente. Nella fase di verifica, può capitare di rilevare disallineamenti tra lo stato effettivo della posizione creditoria e quanto riportato dalla cedente (grado ipotecario inferiore, ipoteca cancellata, procedura esecutiva estinta, immobile venduto).
Salvo particolari clausole di indennizzo stipulate tra le parti, è interessante soffermarsi su quali siano gli strumenti giuridici più adatti a disposizione del cessionario per fare fronte al problema sopra descritto e quali pretese può vantare nei confronti del cedente “inattendibile”. Sul punto è intervenuta la giurisprudenza di legittimità sostenendo le ragioni del cessionario e stabilendo che chi acquista un credito bancario sostenuto da garanzia reale rivelatasi poi nulla, prescritta o di grado inferiore a quella indicata dal cedente, ha diritto a chiedere il risarcimento del danno per inadempimento.
Con la sentenza del 15 giugno 2020, n. 11583, la III Sezione del Supremo Collegio civile ha enunciato un importante principio giuridico nell’ambito delle cessioni dei crediti, che può interessare fortemente la materia degli Npl e gli operatori del settore.
Nei fatti, una banca cedeva dei crediti vantati nei confronti di una società garantiti da ipoteche su diversi immobili. Il cessionario all’atto della surroga in dette ipoteche realizzava che alcune erano state cancellate o comunque non corrispondevano a quanto dichiarato dalla cedente, di conseguenza esperiva azione giudiziaria nei confronti della banca per ottenere il risarcimento del danno.
Il Tribunale di primo grado e la Corte di Appello davano ragione alle pretese creditorie dell’attore. La Banca proponeva quindi ricorso in Cassazione.
La Suprema Corte ha ritenuto doversi esprimere a favore del cessionario sostenendo che “Nel caso di cessione del credito nominalmente assistito da una garanzia reale, qualora quest’ultima risulti nulla, prescritta, estinta o di grado inferiore rispetto a quello indicato dal cedente, il cessionario può agire nei confronti di quest’ultimo ancor prima di aver escusso il debitore ceduto, chiedendo il risarcimento del danno da inadempimento, senza necessità di domandare la risoluzione della cessione, poiché una diminuzione delle garanzie è in sé causativa di un danno patrimoniale immediato ed attuale, corrispondente alla diminuzione del valore di circolazione del credito.”
La sentenza della corte romana è foriera, a parere di chi scrive, di un importante principio: l’inadempimento del cedente all’obbligazione di cedere un credito assistito da determinate garanzie può determinare un danno diverso dall’inadempimento omesso o derivante da tardivo pagamento del debitore ceduto. I giudici di legittimità sostengono che la diminuzione della garanzia costituisca di per sé un danno patrimoniale “autonomo” che corrisponde alla diminuzione del valore di circolazione del credito.
Inoltre, nella parte motiva della ridetta pronuncia, si legge che il cedente può essere citato in giudizio prima dell’estinzione della procedura esecutiva, (senza dunque attenderne l’esito) poiché tale inadempimento è fonte di un “danno attuale e immediato”.
La suesposta sentenza pertanto tutela maggiormente il cessionario che spesso acquista i crediti sulla base delle dichiarazioni della cedente che poi risultano non veritiere.
Dott. Giovanni Russo
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