N.6/2023
Con l’entrata in vigore, dal 28 febbraio 2023, del decreto n. 149/2022 di attuazione della Riforma Cartabia, che interessa molti aspetti del diritto processuale civile, non sarà più necessaria l’apposizione della formula esecutiva. Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data; mentre ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.
Nell’ambito del processo esecutivo, per quanto riguarda il titolo esecutivo e la sua forma sono previste dell’importanti modifiche. L’art 476 c.p.c., contenente la disciplina delle copie degli atti da spedire in forma esecutiva, verrà completamente abrogato, mentre l’475 c.p.c. dedicato alla formula esecutiva verrà modificato.
Nello specifico, a seguito della riformulazione dell’art. 475 c.p.c., per procedere esecutivamente sulla base di una sentenza o di un atto notarile, sarà sufficiente munirsi di una copia dell’atto riportante l’attestazione di conformità all’originale.
Il “vecchio” testo dell’art 475 c.p.c., recitava:” Le sentenze e gli altri provvedimenti dell’autorità giudiziaria e gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere come titolo per l’esecuzione forzata, debbono essere muniti della formula esecutiva, salvo che la legge disponga altrimenti. La spedizione in forma esecutiva consiste nell’intestazione “Repubblica italiana – In nome della legge” e nell’apposizione da parte del cancelliere o notaio o altro pubblico ufficiale, sull’originale o sulla copia, della seguente formula: “Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.”
Un titolo esecutivo, per essere tale, doveva essere necessariamente munito della formula esecutiva, apposta dal notaio o dall’organo predisposto e, nel caso in cui la prima copia del titolo esecutivo andava smarrita si poteva ricorrere al procedimento disciplinato dell’art. 476 c.p.c. per poter essere autorizzati dal Tribunale competente al rilascio della seconda copia del titolo esecutivo.
Con la riforma invece il nuovo testo dell’art 475 c.p.c. (Forma del titolo esecutivo giudiziale e del titolo ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale) dichiara che:
“Le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti dell’autorità giudiziaria, nonché gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere come titolo per l’esecuzione forzata, ai sensi dell’articolo 474, per la parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o stipulata l’obbligazione, o per i suoi successori, devono essere formati in copia attestata conforme all’originale, salvo che la legge disponga altrimenti.”
Dalla norma si evince che non sarà più necessario far apporre dall’Ufficiale giudiziario alcuna formula esecutiva sugli atti da portare in esecuzione. Non essendo più necessaria l’apposizione della formula esecutiva è coerente che l’art 476 c.p.c. venga abolito.
Pur non potendo prevedere l’impatto applicativo delle novità introdotte, l’abolizione della formula esecutiva, e la collegata abolizione del procedimento ex art. 476 c.p.c., potrebbe rappresentare uno importante snellimento degli adempimenti che la parte deve compiere per ottenere il titolo per attivare l’esecuzione.
Dott. Giulia Rizzetto
(Produzione Riservata)