N.8/2023
Per dare seguito agli accordi e raggiungere l’obiettivo concordato in sede europea e dar vita finalmente ad una durata ragionevole del processo, il Governo ha provveduto ad emanare il d.lgs. 10 ottobre 2022 n.149, attuativo della riforma Cartabia (la c.d. “Riforma”), che ha come precipuo fine quello di ridurre la durata media del processo mediante il rafforzamento della digitalizzazione e maggiore efficienza e sinteticità delle procedure. Ed è proprio in questo ambito che si inserisce il nuovo procedimento semplificato.
Il legislatore ha provveduto ad abrogare gli artt. 702 bis, ter e quater del codice di procedura, provvedendo ad introdurre il nuovo art. 281 decies.
Va subito evidenziato che il nuovo procedimento semplificato non deve essere considerato come una rivisitazione del vecchio giudizio a cognizione sommaria previsto ante-riforma, utilizzato per le questioni che si presentavano di facile soluzione e che non richiedevano al Giudice una fase istruttoria complessa, anzi nasce proprio a seguito della cattiva esperienza di quest’ultimo, divenendo di fatto un giudizio a cognizione piena, alternativo all’ordinario giudizio di cognizione.
Ulteriore novità è rappresentata dall’applicabilità del rito, infatti esso risulta potersi applicare a differenza del previgente rito sommario, non solo ai giudizi di competenza del Tribunale in composizione Monocratica, ma anche a quelli del Tribunale in Composizione Collegiale e persino ai giudizi innanzi al Giudice di Pace.
Tuttavia, resta fermo il principio che per quei giudizi che necessitano un’istruzione più complessa si continuerà ad applicare l’ordinario giudizio di cognizione.
Vediamo nello specifico come funziona il nuovo rito e quelle che sono le fasi salienti dalla proposizione della domanda, alla costituzione del convenuto ed alle varie fasi endo-procedimentali.
Per quanto attiene la proposizione della domanda, essa si fa nella forma del ricorso, il quale deve contenere tutti gli avvertimenti di cui all’art. 163 c.p.c.
Il Giudice entro cinque giorni dalla designazione fissa con decreto l’udienza di comparizione, assegnando un termine per la costituzione del convenuto che non deve essere inferiore a 10 giorni prima dell’udienza. Il ricorso unitamente al decreto di fissazione udienza deve essere notificato al convenuto a cura dell’attore e tra il giorno della notificazione e quello dell’udienza devono esservi termini liberi non inferiori a quaranta giorni se si tratta di notifica fatta in Italia e di sessanta se fatta all’estero.
Il convenuto deve costituirsi con comparsa di costituzione e risposta, nella quale deve proporre le sue difese e prendere posizione in modo chiaro e specifico sui fatti posti a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti esibiti nonché formulare le conclusioni e, a pena di decadenza deve proporre domanda riconvenzionale nonché eventuali eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio.
Inoltre, sempre a pena di decadenza, se intende chiamare un terzo, deve farne dichiarazione nella comparsa e chiedere lo spostamento dell’udienza. In tal caso il Giudice, sempre con decreto comunicato a cura del cancelliere fisserà la nuova data di udienza assegnando un termine perentorio per la citazione del terzo. Il terzo dovrà costituirsi con le stesse modalità previste per il convenuto.
Alla prima udienza il Giudice qualora rilevi che non vi siano i presupposti per l’applicazione del processo semplificato di cognizione, con ordinanza non impugnabile dispone la prosecuzione del processo nelle forme del rito ordinario fissando l’udienza di cui all’art. 183, rispetto alla quale decorrono i termini previsti dall’art 171-ter. Nello stesso modo procede qualora, valutata la complessità della lite e dell’istruzione probatoria ritiene che la causa debba essere trattata con il rito ordinario.
Entro la stessa udienza l’attore può essere autorizzato a chiamare un terzo, se tale esigenza sia sorta dalle difese del convenuto. In tal caso, qualora il Giudice lo autorizzi, fissa una nuova udienza assegnando un termine perentorio per la citazione del terzo. La costituzione in giudizio del terzo avviene analogamente a quanto previsto sopra. Sempre nella stessa udienza debbono, a pena di decadenza, essere formulate tutte le eccezioni che siano conseguenza della domanda riconvenzionale e delle eccezioni proposte dalle altre parti.
Qualora richiesto e sussista giustificato motivo, il Giudice può concedere alle parti, un termine perentorio, non superiore a venti giorni per precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre documenti, ed un ulteriore termine non superiore ai dieci giorni per replicare e dedurre prova contraria. Quindi se le parti non chiederanno tali termini a difesa, se il Giudice non li autorizzerà, ovvero la causa non sarà nel merito matura (in questo caso sarà mandata in decisione), si procederà ad ammettere i mezzi di prova di richiesti ed alla loro assunzione, quindi la causa sarà rimessa in decisione.
Qualora invece il Giudice ritenga la causa matura per la decisione, se la competenza è del Tribunale in composizione Monocratica, il Giudice fisserà procederà ai sensi dell’art. 281 sexies, e quindi fatte precisare le conclusioni, ordinerà la discussione orale della causa ed al termine darà lettura del dispositivo. In tal caso le parti saranno private della possibilità di redigere note conclusionali, tale circostanza si può ben spiegare per la semplicità delle questioni trattata. Tale scelta comunque priva senza dubbio alcuno della possibilità di sussumere, in maniera scritta i fatti anche all’esito dell’istruzione probatoria della norma di riferimento.
Nel caso invece in cui la causa sia trattata dal Tribunale in composizione Collegiale, la spedizione in sentenza avverrà ai sensi dell’art. 275 bis c.p.c. con decisione a seguito di discussione orale. In tal caso il Giudice Relatore fisserà l’udienza dinnanzi al Collegio attribuendo alle parti un termine anteriore all’udienza non superiore a trenta giorni per la precisazione delle conclusioni e non superiore a quindici giorni per le memorie di replica. Al termine della discussione il Collegio pronuncerà sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto.
Avv. Paolo Paglianiti
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