Riforma Cartabia: le modifiche agli artt. 585 e 586 c.p.c.: i richiami alla disciplina in materia Antiriciclaggio e adeguata verifica (D. Lgs. 231/2007)
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N. 10/2023
La recente riforma ha posto a carico dell’aggiudicatario gli obblighi di cui alla normativa in materia di antiriciclaggio e adeguata verifica della clientela.
In particolar modo all’art. 585 c.p.c. è inserito un nuovo comma, a norma del quale: “Nel termine fissato per il versamento del prezzo, l’aggiudicatario, con dichiarazione scritta resa nella consapevolezza della responsabilità civile e penale prevista per le dichiarazioni false o mendaci, fornisce al giudice dell’esecuzione o al professionista delegato le informazioni prescritte dall’articolo 22 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231”.
L’art. 22, c. 1 del D. Lgs. N. 231/2007 dispone che i “clienti” devono fornire per iscritto, sotto la propria responsabilità, “tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica”.
La riforma, dunque, estende l’ambito soggettivo di applicazione dell’art. 22, D. Lgs. N. 231/2007 anche agli aggiudicatari degli immobili oggetto di procedura esecutiva.
A tale obbligo dichiarativo è correlato, ai sensi del nuovo art. 596 c.p.c., un potere-dovere di verifica del Giudice in ordine alla verifica dell’assolvimento dell’obbligo posto a carico dell’aggiudicatario ai sensi dell’art. 585 comma 4 c.p.c.
Come esposto sopra le novità introdotte dagli artt. 585 e 586 c.p.c. prevedono che l’aggiudicatario, nel termine fissato per il versamento del saldo prezzo, con dichiarazione scritta resa nella consapevolezza delle responsabilità, civili e penali, previste per le dichiarazioni false o mendaci, fornisca al giudice dell’esecuzione o al professionista delegato le informazioni prescritte dall’art. 22 d.lgs. 231/2007.
Tuttavia, il legislatore non ha posto in capo al professionista compiti di controllo o verifica delle informazioni così acquisite, sia perché non lo prevedeva la legge delega, sia in quanto il d.lgs. 231/ 2007 prevede una serie di modalità di controllo delle dichiarazioni da parte del professionista e di strumenti di indagine a disposizione di questo, sicché, in assenza di indicazioni della legge delega, “la scelta dell’uno o dell’altro metodo di controllo sarebbe stato esercizio di discrezionalità istituzionalmente non conferita al legislatore delegato”, come si legge nella Relazione illustrativa al d.lgs. 149/2022.
In ogni caso, essendo l’obbligo informativo rivolto all’aggiudicatario, che non è tenuto a conoscere la normativa di riferimento, perché possa essere adeguatamente assolto, è necessario che l’aggiudicatario ne sia a conoscenza.
In assenza di comunicazione ulteriore si ritiene opportuno segnalare l’esistenza di tale obbligo informativo nell’avviso di vendita.
Si segnala altresì che la riforma impone che l’avviso di vendita sia “redatto in conformità a modelli predisposti dal Giudice dell’Esecuzione” (art. 570 c.p.c.).
Tutto questo allo scopo di facilitare l’interlocuzione tra il Giudice dell’Esecuzione e i propri ausiliari e soprattutto di agevolare – anche in merito alle modalità di adempimento degli obblighi informativi – i potenziali acquirenti dell’immobile staggito.
Conseguentemente, detti modelli dovranno essere redatti in modo da garantire l’astratta conoscibilità dell’obbligo informativo in capo all’Aggiudicatario, anche quando ancora rivesta la qualità di potenziale offerente.
Avv. Giovanni Bonaccorsi
(riproduzione riservata)
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PUBBLICATO IL

13 / 03 / 2023

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