Riforma Cartabia: le modifiche all’articolo 492 bis c.p.c.
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N. 9/2023

La riforma Cartabia, al fine di snellire le attività procedurali e velocizzare l’attività di espropriazione forzata, ha apportato rilevanti novità sul processo esecutivo modificando anche la disciplina di cui all’art. 492-bis c.p.c.
Con la modifica dell’articolo 492-bis cod. proc. civ. è stata introdotta la sospensione del termine di 90 giorni di efficacia del precetto previsto dall’articolo 481 cod. proc. civ. nell’ipotesi in cui il creditore presenti istanza per essere autorizzato ad accedere alle banche dati delle Pubbliche Amministrazioni per individuare i beni del debitore da sottoporre ad esecuzione forzata.
La nuova formulazione dell’art. 492-bis c.p.c. diversifica la procedura a seconda che l’istanza per le ricerche telematiche venga presentata dopo la notifica del precetto ed il decorso del termine dilatorio di dieci giorni oppure prima del decorso del predetto termine ascritto dall’art. 482 c.p.c. .
Nella prima ipotesi, ossia dopo la notifica del precetto ed il decorso del termine dilatorio di dieci giorni, è stata soppressa la necessità di ottenere un provvedimento autorizzativo da parte del Presidente del Tribunale, in quanto tale attività – si legge nella Relazione illustrativa al d.lgs. 149/2022 – implica lo svolgimento di meri controlli formali, non diversi da quelli che l’Ufficiale Giudiziario già svolge prima di procedere al pignoramento.
Nella seconda ipotesi, ossia quando la richiesta di ricerca telematica venga presentata quando ancora non sia spirato il termine dilatorio di dieci giorni di cui all’art. 482 c.p.c., è mantenuta la previsione relativa alla necessità dell’autorizzazione da parte del Presidente del Tribunale (o di un delegato: usualmente il Presidente della Sezione Esecuzioni), posto che in tali casi occorre valutare anche il presupposto dell’urgenza.
Il termine di efficacia del precetto di cui all’art. 481, comma 1, c.p.c. (novanta giorni, non soggetti a sospensione feriale) rimane sospeso ipso iure dalla proposizione dell’istanza, tanto nel caso in cui sia presentata all’Ufficiale Giudiziario quanto nel caso in cui sia presentata al Presidente del Tribunale.
La sospensione opera fino alla comunicazione da parte dell’Ufficiale Giudiziario di non aver eseguito le ricerche per mancanza dei presupposti ovvero sino al provvedimento rigetto da parte del Presidente del Tribunale dell’istanza ovvero sino alla comunicazione delle informazioni richieste.
La comunicazione da parte dell’Ufficiale Giudiziario, prevista ex novo al 4° comma, è necessaria per poter determinare con certezza il momento nel quale il termine di efficacia del precetto riprende il suo corso.
Al fine di evitare possibili contestazioni mediante opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, comma 2, c.p.c. con riguardo alla perenzione del precetto, è stato introdotto, a pena di inefficacia del pignoramento, l’obbligo per il creditore di depositare, con la nota d’iscrizione a ruolo e con le stesse modalità e nei medesimi termini di questa, l’istanza, l’autorizzazione del Presidente del Tribunale, quando è prevista, nonché la comunicazione del verbale con le risultanze dell’accesso dell’Ufficiale giudiziario alle banche dati dell’anagrafe finanziaria, compreso l’archivio dei rapporti finanziari, e degli enti previdenziali, oppure la comunicazione dell’Ufficiale Giudiziario di non aver eseguito le ricerche per mancanza dei presupposti dell’istanza o il provvedimento del Presidente del Tribunale di rigetto dell’istanza.
In conseguenza delle modifiche apportate e sempre con le medesime finalità appena evidenziate, è stato introdotto anche un nuovo comma all’art. 492 c.p.c., nel quale si prevede che, nell’ipotesi di sospensione ai sensi dell’arti. 492 bis, terzo comma c.p.c., l’atto di pignoramento debba contenere l’indicazione della data di deposito dell’istanza di ricerca telematica dei beni, il provvedimento di autorizzazione del Presidente del Tribunale, quando è prevista, e la data di comunicazione del processo verbale con le risultanze dell’accesso dell’Ufficiale Giudiziario alle banche dati, oppure la data della comunicazione dell’Ufficiale Giudiziario di non aver eseguito le ricerche per mancanza dei presupposti o del provvedimento del presidente del tribunale di rigetto dell’istanza.
Avv. Francesca Frau
(riproduzione riservata)

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PUBBLICATO IL

06 / 03 / 2023

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