Riforma del pignoramento presso terzi: riflessioni a “prima lettura”.
Officium NPL

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N. 3/2022

Il nuovo anno ha portato con sé un aggiornamento della disciplina in materia di pignoramento presso terzi, che ha destato sconcerto tra gli operatori del settore, scatenando critiche e dibattiti ed invitandoci a riflettere: sulla novella, sui suoi effetti ed obiettivi.

Procediamo con ordine, muovendo dal dato normativo di interesse.

A seguito di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 9/12/2021, con la Legge 206/2021 è stato introdotto l’articolo 1 comma 32, il cui testo recita:

All’articolo 543 del codice di procedura civile, dopo il quarto comma sono aggiunti i seguenti:

  «Il creditore, entro la data dell’udienza di comparizione indicata nell’atto di pignoramento, notifica al debitore e al terzo l’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura e deposita l’avviso notificato nel fascicolo dell’esecuzione. La mancata notifica dell’avviso o il suo mancato deposito nel fascicolo dell’esecuzione determina l’inefficacia del pignoramento. Qualora il pignoramento sia eseguito nei confronti di piu’ terzi, l’inefficacia si produce solo nei confronti dei terzi rispetto ai quali non e’ notificato o depositato l’avviso. In ogni caso, ove la notifica dell’avviso di cui al presente comma non sia effettuata, gli obblighi del debitore e del terzo cessano alla data dell’udienza indicata nell’atto di pignoramento».

Da un punto di vista pratico, l’incombente introdotto non appare particolarmente gravoso per il creditore, risolvendosi nella mera notificazione di un avviso al debitore/i ed al terzo/i e nel successivo deposito telematico nel fascicolo della procedura esecutiva.

Il tutto – va precisato – purché i vari Tribunali italiani si omologhino sulle tempistiche di lavorazione delle iscrizioni a ruolo e di fissazione delle udienze, onde evitare che l’udienza indicata in citazione sopraggiunga prima della fissazione dell’udienza da parte del Giudice e che, per l’effetto, cessino gli obblighi di debitore e terzo.

In caso contrario, infatti, è ben comprensibile che si creerebbe una situazione di caos ed incertezza, di fatto costringendo il creditore a predisporre l’atto di pignoramento selezionando una data di udienza molto lontana per scongiurare conseguenze peggiori e con inevitabili ritardi nelle proprie previsioni di incasso.

Ciò che, piuttosto, colpisce della novella normativa è senza dubbio la pesante sanzione comminata per l’ipotesi di violazione della misura introdotta: l’inefficacia del pignoramento.

Ed ancora più forte appare la previsione della inefficacia del pignoramento, oltre che per l’ipotesi di mancata notificazione dell’avviso, anche nel caso in cui l’incombente venga svolto e non se ne sia data la prova mediante deposito telematico. Ma in tema di deposito della prova di notifica, è plausibile che non mancheranno le interpretazioni giurisprudenziali.

A monte di una scelta normativa e sanzionatoria tanto d’impatto, si può ragionevolmente supporre vi sia la necessità di offrire certezze al debitore ed al terzo pignorato, che per effetto della nuova disciplina si potranno ritenere liberati dal vincolo senza attendere comunicazioni del creditore. Peraltro, una esigenza che ben si può comprendere a fronte del dilagare della nota prassi, in uso tra i legali, di notificare pignoramenti con intento “esplorativo”, sul presupposto che il debitore sia titolare di rapporti bancari così individuabili.

In questa direzione, non sfuggirà, si pone anche l’ulteriore misura introdotta dalla legge 206/2021, nel tentativo di potenziare il funzionamento all’istituto di cui all’art. 492 bis cpc e di renderlo maggiormente appetibile per i creditori, prevedendo la sospensione del termine di efficacia del precetto nelle more del rilascio di informazioni da parte delle banche dati.

Si potrebbe, infine, ipotizzare che a fondamento della novità legislativa vi sia anche la necessità di bilanciare il favor per i creditori che ha guidato il legislatore ad introdurre il principio di non contestazione nell’ultima riforma della disciplina di cui all’art. 548 comma 2 c.p.c.

Tirando le fila del discorso, si ha l’impressione che la ratio sottesa alla norma possa effettivamente giustificare la previsione di un incombente nuovo a carico del creditore, senza aggravarne particolarmente la posizione.

Piuttosto, si ha difficoltà a comprendere se l’obiettivo perseguito dal legislatore sia sufficiente a legittimare una sanzione tanto aspra come l’inefficacia del pignoramento, senza che ciò rompa il delicato equilibrio – cui dovrebbe ispirarsi ogni riforma del processo esecutivo – tra gli interessi del creditore, la tutela del debitore e le ragioni di economia processuale.

Lo sbilanciamento tra interessi assume concretezza se si pone la disciplina in commento a paragone con quella analoga dettata per le esecuzioni immobiliari, ed in particolare con le conseguenze derivanti dalla mancata notificazione del decreto di fissazione dell’udienza ex art. 569 cpc. E’ paradossale, infatti, che una sanzione grave come quella dell’inefficacia non sia prevista neppure nell’ambito di un procedimento in cui è in gioco -spesso – il diritto all’abitazione.

Per non tacere, in ultimo, delle ulteriori novità introdotte dalla legge 206/2021 per il processo esecutivo: una su tutte, la delega per l’introduzione della disciplina che imporrebbe, nelle esecuzioni immobiliari, di produrre la certificazione ex art. 567 cpc nel termine previsto per il deposito dell’istanza di vendita.

Sorge spontaneo interrogarsi, quindi, su quale sia l’effettiva direzione del nuovo bilanciamento di interessi cui mira il legislatore della riforma del 2021.

 

Avv. Cristina Pergolari

(riproduzione riservata)

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PUBBLICATO IL

24 / 01 / 2022

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