N. 41/2023
Soddisfazione immediata del credito: ammissibilità del cumulo dei mezzi di espropriazione
Nell’ambito di una procedura esecutiva, la scelta di cumulare due mezzi espropriativi da parte del creditore procedente non può essere ritenuta come abusiva se l’interesse riguarda il soddisfacimento immediato del proprio credito effettuato come mezzi idonei e congrui; di conseguenza l’istanza ex art. 483 c.p.c. da parte del debitore di circoscrivere l’esecuzione solamente ad una procedura, deve essere respinta.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Genova con l’ordinanza del 19 giugno 2020.
La vicenda in esame trae origine dall’opposizione al cumulo dei mezzi di espropriazione ex art 483 c.p.c. depositata dal debitore esecutato e con la quale quest’ultimo sosteneva che il credito azionato risultava essere già oggetto, da un lato di una procedura immobiliare radicata in precedenza da un chirografario, (successivamente sospesa per conversione del pignoramento), dall’altro di una procedura esecutiva nella forma del pignoramento presso terzi.
In via preliminare al fine di comprendere meglio l’art. 483 cpc appare opportuno sottolineare che suddetto istituto ha carattere speciale in quanto è volto a tutelare il debitore da abusi del creditore. L’opposizione al cumulo si differenzia dalle altre opposizioni esecutive per la sua “diversità ontologica“ rappresentata dal fatto che non è soggetta a termini di decadenza. Trattandosi di rimedio endo-processuale, può quindi essere attivato in qualsiasi momento della procedura. Ne consegue quindi che l’istanza da parte del debitore è sempre ammissibile in qualsiasi momento.
Nello specifico, il creditore procedente, a seguito del deposito dell’istanza ex art. 483 c.p.c., produceva osservazioni nelle quali sosteneva l’inammissibilità ed il rigetto della domanda attorea sostenendo, che la limitazione del cumolo non fosse proponibile in relazione alle procedure concluse. La difesa rimarcava altresì che sul compendio pignorato gravavano altre due ipoteche, di per sé elementi idonei a ridurre le possibilità di soddisfacimento integrale della pretesa creditoria: da tale circostanza, la necessità di avviare altra e diversa esecuzione, nel caso di specie nella forma del pignoramento presso terzi.
Sul punto, il Tribunale di Genova, decidendo a favore del creditore procedente e dunque della cumulabilità delle azioni, si è riportato a quella giurisprudenza che sostiene “la necessità di coordinare il principio della cumulabilità dei mezzi di esecuzione con il divieto di abuso degli strumenti processuali” (Cassazione sentenza n. 7078 del 9.04.2015). È, dunque, consentito al creditore, che non trovi immediata soddisfazione della sua pretesa creditoria con una procedura esecutiva, di avviarne un’altra.
Nel caso in esame il creditore procedente avviava una seconda procedura al fine di tutelare la propria pretesa creditoria potenzialmente minata dalla presenza di altri creditori ipotecari ed ha agito in questa maniera per una immediata soddisfazione del credito.
Tale interesse è espressamente riconosciuto dalla giurisprudenza come “legittimità del cumulo” e per tale ragione il Tribunale di Genova ha rigettato l’stanza del debitore esecutato
Avv. Alessandro Ciccarelli
(riproduzione riservata)