N.2/2023
Con la recentissima ordinanza n. 37558/2022 pubblicata il 22.12.2022, la Corte di Cassazione si è espressa in materia di pignoramento, sospensione dell’esecuzione e trascrizione, rilevando che la sospensione dell’esecutività del titolo intervenuta dopo la notifica ma prima della trascrizione del pignoramento determina solo la sospensione dell’esecuzione già pendete, ai sensi dell’art. 623 c.p.c., ma non anche la caducazione del pignoramento ancora incompleto.
Nella fattispecie, il Tribunale di Macerata ha ritenuto legittima la trascrizione del pignoramento immobiliare, nonostante il sopravvenuto provvedimento di sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo in base al quale il pignoramento stesso era stato notificato al debitore.
Con la recente pronuncia, la Corte di Cassazione ha precisato che il processo esecutivo pende dal momento della notificazione dell’atto di pignoramento e la sua trascrizione è solo una formalità di completamento della relativa fattispecie a formazione progressiva, necessaria ai fini dell’opponibilità del vincolo ai terzi.
Da tale premessa sistematica deve desumersi, in primo luogo, che la sospensione dell’esecutività del titolo intervenuta dopo la notifica ma prima della trascrizione del pignoramento determina solo la sospensione dell’esecuzione già pendente, ai sensi dell’art. 623 c.p.c., non la caducazione del pignoramento.
Ne consegue altresì, che deve ritenersi consentita la suddetta trascrizione, anche dopo la sopravvenuta sospensione dell’esecutività del titolo, trattandosi di atto conservativo, di mero completamento della fattispecie a formazione progressiva già in itinere avente ad oggetto l’atto iniziale del processo esecutivo, costituito dal pignoramento, peraltro già efficace nei rapporti tra le parti.
Tale completamento non può ritenersi inibito dalla sopravvenuta sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo, dal momento che ciò impedirebbe di rendere opponibile ai terzi lo stesso pignoramento e, dunque, vanificherebbe totalmente tale efficacia, finendo per contrastare o, quanto meno, per porre nel nulla, la stessa ratio della ricostruzione del pignoramento come fattispecie a formazione progressiva, la cui mera notificazione costituisce il momento iniziale del processo esecutivo.
Allineandosi, dunque, a tale principio il Tribunale di Macerata ha confermato che la trascrizione, attesa la sua funzione di completare il pignoramento consentendo la produzione dei suoi effetti sostanziali nei confronti dei terzi e di pubblicità notizia nei confronti dei creditori concorrenti, deve ritenersi consentita anche dopo la sopravvenuta sospensione dell’esecutività del titolo.
Ci si domanda dunque se tale ultima interpretazione giurisprudenziale possa essere accolta favorevolmente o se la stessa possa far sorgere un nuovo contrasto giurisprudenziale, alimentando dubbi e perplessità che non consentono di giungere ad interpretazioni univoche.
Avv. Eliana Di Maria
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