Sull’inammissibilità dell’opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c. per la deduzione della nullità della notificazione del decreto ingiuntivo
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N. 33/2023

Sull’inammissibilità dell’opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c. per la deduzione della nullità della notificazione del decreto ingiuntivo

Cass. Civ., Sez. IIIª, ord. 16 maggio 2023, n. 133655

Con ordinanza n. 13365 del 16 maggio 2023, la IIIª Sezione civile della Suprema Corte ha riaffermato il principio secondo cui «la nullità della notificazione del decreto ingiuntivo deve essere dedotta con l’opposizione ai sensi dell’art. 645 c.p.c. o, nell’ipotesi in cui il vizio della notificazione abbia impedito la conoscenza del provvedimento, con l’opposizione tardiva ex art. 650 dello stesso codice, con la conseguenza che ove dedotta in sede di opposizione esecutiva, ex art. 615 o 617 c.p.c., questa è inammissibile non potendo neppure essere riqualificata quale opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, stante la diversità dei presupposti, occorrendo, per la seconda (a differenza che per la prima) che all’irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio si aggiungano la chiara allegazione e la prova, il cui onere incombe sull’opponente, che a causa di quell’irregolarità egli, nella qualità di ingiunto, non abbia avuto tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo e non sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione».

Nel caso di specie la Corte di Cassazione ha ritenuto corretta la ricostruzione della Corte d’Appello, che aveva qualificato l’opposizione, con la quale la ricorrente aveva fatto valere la nullità della notificazione del decreto ingiuntivo, come opposizione ex artt. 615 e art. 617 c.p.c., avverso il precetto alla medesima notificatole, dichiarandola, pertanto, inammissibile.

I Giudici di legittimità hanno fatto definitiva chiarezza in merito ad un punto focale della problematica, distinguendo preliminarmente tra notificazione inesistente di un atto processuale (configurabile solo allorquando si ha una totale mancanza materiale dell’atto o quando venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione) e notificazione nulla di un atto processuale (configurabile in ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale).

Ne consegue che:

(i) qualora si voglia eccepire la nullità della notificazione del provvedimento monitorio, tale doglianza potrà essere dedotta esclusivamente con l’opposizione ai sensi dell’art. 645 c.p.c. o, in caso il vizio della notificazione avesse impedito al debitore la conoscenza stessa del decreto ingiuntivo, con l’opposizione tardiva ai sensi dell’art. 650 cpc;

(ii) qualora la nullità della notificazione del decreto ingiuntivo venga dedotta in sede di opposizione esecutiva ex artt. 615 e 617 c.p.c. – come nel caso de quo – tale opposizione va dichiarata inammissibile, non potendo neppure essere riqualificata come opposizione tardiva, stante la diversità dei presupposti delle due azioni.

In tema di onere probatorio, infatti, va oltremodo ribadito che – per come già statuito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza n.14572 del 2007 – in caso di opposizione tardiva, oltre alla irregolarità della notificazione, l’opponente dovrà provare anche che, a causa di tale irregolarità, egli “non abbia avuto tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo e, pertanto, non sia stato posto in grado di proporre tempestivamente opposizione”.

Ebbene, la III Sezione investita della decisione sul giudizio di legittimità, nel condividere il rigetto dell’opposizione dichiarato dalla Corte Territoriale, affermava inoltre che, nella esaminata fattispecie, la censurata opposizione esecutiva – a prescindere dalla eventuale nullità o irregolarità della notificazione del decreto ingiuntivo – non potesse essere neppure riqualificata come opposizione tardiva ex art. 650 cpc, stante la mancata allegazione e produzione da parte dell’opponente di idonei elementi probatori che dimostrassero che egli, quale ingiunto, proprio a causa della contestata nullità/irregolarità della notificazione non fosse venuto tempestivamente a conoscenza del provvedimento monitorio in modo da potersi opporre tempestivamente all’ingiunzione. Va da sé che in caso di opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., su parte opponente grava l’onere di fornire idonea prova della tardiva conoscenza del decreto ingiuntivo. Di contro, in caso di opposizione tardiva, parte opposta avrà l’onere di provare la intempestività dell’opposizione tardiva, ovvero che il provvedimento monitorio sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario e che questi abbia avuto effettiva conoscenza del decreto ingiuntivo in data anteriore rispetto a quella dallo stesso dichiarata, di talché l’opposizione dedotta ex art 650 cpc va dichiarata inammissibile perché intempestiva per decorrenza dei termini (ovvero perché promossa oltre il termine di 40 giorni da che se ne sia avuta effettiva conoscenza).

Alla luce di tutte le considerazioni fatte, possiamo quindi concludere che nel caso in cui la fase esecutiva si incardini su un titolo esecutivo costituito da un decreto ingiuntivo non tempestivamente opposto, l’esecutato dovrà proporre opposizione all’esecuzione ai sensi del paradigma normativo di cui agli artt. 615 e 617 c.p.c. se eccepisce l’inesistenza della notificazione (ovvero che il provvedimento monitorio non gli sia stato mai validamente notificato), mentre se eccepisce l’irregolarità o la nullità della notificazione del decreto ingiuntivo dovrà proporre opposizione ex artt. 645 o 650 c.p.c.

La sentenza in commento ha il pregio di focalizzare l’argomento e di offrire una soluzione pratica in maniera diretta e concreta e senza lasciare spazio a dubbi, effettuando un excursus chiaro sui principi cardine in materia, ma che – ancora oggi – sono sempre più spesso oggetto di eccezioni da parte dei debitori.

Avv. Claudia Candreva

(riproduzione riservata)

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PUBBLICATO IL

14 / 10 / 2023

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