Una maggior tutela per i creditori: legittima segnalazione alla centrale rischi del soci illimitatamente responsabili
avv. Doriana Maci

avv. Doriana Maci

Si occupa di diritto civile, bancario e fallimentare con particolare focus sulla gestione di crediti non performing secured/unsecured nonché svolge attività di procura in ambito giudiziale e stragiudiziale per cessionari di credito bancario.

N. 31/2021

La Centrale dei Rischi, garantendo alle banche e agli istituti finanziari un flusso informativo sulla storia creditizia dei loro clienti al fine di valutarne correttamente il merito creditizio, contribuisce ad accrescere la stabilità del sistema finanziario e a regolare il funzionamento del mercato del credito.

Nei fatti è una segnalazione che può determinare l’incaglio della posizione per una perdurante situazione di difficoltà. Le conseguenze non riguardano la singola linea di credito ma il cliente, il quale verrà pregiudicato fortemente per eventuale rinnovo delle linee di credito e/o l’accesso a nuovi affidamenti.

Ma cosa accade quando la segnalazione colpisce soggetti non in proprio ma nella loro qualità di soci illimitatamente responsabili di una società di persone?

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 28720/2020 del 16 Dicembre 2020 ha ritenuto legittima la segnalazione alla Centrale Rischi dei Past Due, ovvero dei crediti scaduti o sconfinanti da più di 90/180 giorni dei soci di una società in nome collettivo.

Nel caso affrontato dalla S.C., la banca aveva effettuato la segnalazione “past due”, in ossequio a quanto previsto da “Basilea 2”. I soci, avendo scoperto di essere stati segnalati alla Crif e alla Centrale Rischi della Banca d’Italia, per debiti della propria Snc, hanno denunciato la violazione in relazione al D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, artt. 53 e 51, della Delib. CICR 29 marzo 1994, del provvedimento della Banca d’Italia del 10/8/1995, delle istruzioni di vigilanza della Banca d’Italia in tema di Centrale rischi (Istruzioni di vigilanza per le Banche, Titolo IV – capitolo 13 – Centrale rischi – istruzioni per gli intermediari creditizi – circolare n. 139 dell’11/2/1991 – 13 e 14 aggiornamento), del D.Lgs. n. 196 del 2003, artt. 4, 7, 145 e degli artt. 111 e 24 Cost.

La Corte ha chiarito che la segnalazione dei dati personali dei soci non può ritenersi lesiva del loro diritto alla privacy, dal momento che la banca era tenuta ad effettuare la segnalazione per ottemperare ad un obbligo previsto dalla normativa regolamentare di settore.

È noto infatti che, al fine di consentire agli intermediari una completa ed accurata valutazione del merito creditizio, la normativa della Banca d’Italia impone che venga eseguita la rilevazione in Centrale Rischi anche delle forme di coobbligazione e solidarietà, ossia le relazioni giuridiche fra più soggetti solidalmente responsabili dell’adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti degli intermediari, che emergono in via indiretta solo quale effetto delle segnalazioni relative al debitore principale.

Alla luce di quanto sopra e in considerazione dell’art. 2291 c.c., in ordine alla responsabilità illimitata e solidale di tutti i soci, la Cassazione ha stabilito che la segnalazione alla Centrale Rischi dei soci non possa dirsi lesiva della normativa sulla privacy, posto che il relativo trattamento dei dati personali avviene in un caso previsto dalla legge e dalla normativa di vigilanza della Banca d’Italia, risultando tali soci coobbligati della società legata dal rapporto bancario a cui attiene il credito.

Avv. Doriana Maci
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Doriana Maci

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Si occupa di diritto civile, bancario e fallimentare con particolare focus sulla gestione di crediti non performing secured/unsecured nonché svolge attività di procura in ambito giudiziale e stragiudiziale per cessionari di credito bancario.

PUBBLICATO IL

27 / 09 / 2021

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